Diritti umani e imprese – quale connessione?

Le imprese devono rispettare i diritti umani, e questo è ovvio. Nella pratica, tuttavia, questo rispetto è spesso difficoltoso o si attesta su livelli insoddisfacenti. Ciò non solo a causa del verificarsi di condotte capaci, anche solo per negligenza, di causare impatti negativi, ma in molti casi anche per la mancanza di consapevolezza, da parte delle imprese, di cosa implichi la nozione di “diritti umani”, di chi ne siano i titolari e, al tempo stesso, le vittime delle violazioni, e di come le proprie attività possano determinarne abusi.

Di quali diritti si tratta?

La protezione dei diritti umani in presenza di attività di impresa è un tema trattato nel diritto internazionale già da alcuni decenni, e più recentemente affrontato dall’Unione Europea e dagli Stati membri, con importanti interventi legislativi. Per comprenderne i fondamenti, indicazioni utili sono rinvenibili nei Principi Guida su imprese e diritti umani, strumento di riferimento in questa materia, adottato dalle Nazioni Unite nel 2011 (in merito si veda il contributo di Macchi in questo dossier). Secondo i principi n. 11 e 12, le imprese, capaci di incidere sull’intero spettro dei diritti umani, dovrebbero astenersi dal violarli e intervenire sugli impatti negativi in cui esse siano coinvolte. Alla luce degli stessi principi, per “diritti umani” si dovrebbero intendere, come minimo, quelli riconosciuti nella Dichiarazione Universale del 1948 sui Diritti dell’Uomo, nei Patti delle Nazioni Unite del 1966 sui Diritti Civili e Politici ed Economici, Sociali e Culturali e negli strumenti fondamentali dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro. La loro identificazione nel singolo caso dipende dalla valutazione pratica di una serie di fattori che riguardano, ad esempio, le dimensioni della specifica società o del gruppo societario preso in considerazione, la sua struttura e filiera di produzione, la dislocazione geografica delle società affiliate o dei partner contrattuali e il settore merceologico. I diritti in questione non sono infatti solo quelli dei soci, dei lavoratori o dei consumatori, ma anche quelli di tutti i soggetti a vario titolo interessati, quali ad esempio gli individui e le comunità residenti nei pressi degli stabilimenti o la società nel suo complesso. Il loro rispetto è tanto più complicato in presenza di gruppi societari di carattere transnazionale che operino, mediante filiere di produzione articolate, sul territorio di Stati stranieri, eventualmente caratterizzati da situazioni economiche, politiche e sociali critiche e standard bassi di protezione dei diritti umani.

Al fine di rispettare i diritti umani le imprese dovrebbero attuare opportune politiche e processi interni (la cosiddetta human rights due diligence, su cui si rinvia al contributo di Bordignon in questo dossier) finalizzati a valutare, prevenire, monitorare e rimediare gli impatti negativi delle proprie attività lungo l’intera filiera di produzione sui diritti di tutti i soggetti interessati: tra questi, i lavoratori (in conformità con quanto previsto dalla legge, inclusi, naturalmente, i diritti fondamentali di associazione sindacale e collettiva e non discriminazione e i divieti di lavoro forzato e minorile), i consumatori (di cui potrebbero essere lesi, per esempio, il diritto alla salute o la privacy) e gli individui e le comunità locali (di cui potrebbero essere violati, per citarne alcuni, il diritto alla vita privata, all’ambiente salubre e alla salute, alla vita, all’acqua pulita e al cibo, o quello a non essere oggetto di trattamenti inumani e degradanti).

Il contenzioso davanti ai tribunali europei per violazioni dei diritti umani da parte di imprese

Le ipotesi cui ci si riferisce non sono solamente teoriche. Le violazioni prospettate hanno infatti già costituito l’oggetto di contenziosi in sede giudiziaria dinanzi ai tribunali di diversi Stati europei, oltre che di una giurisprudenza abbondante, ma anche controversa, dinanzi alle corti statunitensi. Tra i contenziosi europei, si pensi ad esempio alle cause civili intentate contro la Royal Dutch Shell dinanzi ai giudici olandesi per l’inquinamento massiccio legato alle sue attività estrattive nel Delta del Niger e alle correlate violazioni dei diritti alla salute e all’ambiente salubre; fattispecie analoghe sono state oggetto delle cause instaurate delle comunità locali nigeriane (circa 42000 individui in un caso e più di 15000 in un altro) dinanzi alle corti inglesi e solo parzialmente risolte in via stragiudiziale. Analoghe anche le accuse mosse contro la ENI dinanzi al Tribunale di Milano in una causa civile recentemente risolta con un accordo stragiudiziale – dal contenuto confidenziale – concluso tra la società e la comunità nigeriana. Fattispecie diversa invece quella contestata alla Shell davanti alle corti olandesi, riconosciutesi nel maggio del 2019 competenti a decidere sulle accuse, mosse a carico della società estrattiva, di complicità con il governo nigeriano nell’omicidio nel 1995 di alcuni attivisti che lottavano contro il degrado ambientale nella stessa area della Nigeria. La Kik, società tedesca, è stata invece convenuta in giudizio davanti al tribunale di Dortmund, con riguardo all’incendio scoppiato in Pakistan nel 2012 presso un’industria tessile fornitrice, incendio in cui persero la vita 260 individui. Il caso è stato considerato prescritto nel gennaio 2019. Diversamente, le corti inglesi si sono inoltre recentemente dichiarate competenti a giudicare il caso relativo alla Vedanta Resources, impresa estrattiva inglese, con riguardo agli abusi ambientali e le conseguenti violazioni dei diritti di più di 1800 individui residenti nei pressi di una miniera di rame nello Zambia. Infine, per quel che concerne l’Italia, non si possono dimenticare gli scandali che hanno coinvolto alcuni importanti marchi della moda nel crollo nel 2013 del Rana Plaza, in Bangladesh, o la sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo nel caso Cordella, con cui la Corte ha accolto i ricorsi di 182 individui che accusavano lo Stato italiano di non aver adottato le misure necessarie per preservare il loro diritto alla salute in relazione all’inquinamento causato dall’ex-ILVA.

Quali prospettive per l’Italia?

La giurisprudenza in esame ha dunque interessato anche l’Italia, anche se in misura inferiore rispetto al contenzioso sviluppato dai tribunali di altri Paesi europei. Ciò anche in ragione dei loro sistemi processuali, che consentono alle vittime un accesso più facile alla giustizia o di instaurare contenziosi di dimensioni – e dagli impatti reputazionali – considerevoli, finalizzatati a ottenere da parte delle imprese il risarcimento dei danni subiti anche da intere comunità. A partire dall’aprile 2020, con l’entrata in vigore della legge n. 31 del 12 aprile 2019 recante “Disposizioni in materia di azione di classe”, tuttavia organizzazioni o associazioni senza scopo di lucro, con obiettivi statutari pertinenti con i diritti tutelati, o singoli componenti dei gruppi lesi potranno presentare anche davanti ai tribunali civili italiani azioni collettive contro imprese per l’accertamento della responsabilità per illecito e la condanna al risarcimento del danno. L’istituto dell’azione di classe potrà pertanto aprire la strada all’instaurazione di cause analoghe a quelle straniere in materia di violazione dei diritti umani da parte di imprese. Anche in ragione di questo nuovo e importante strumento di difesa, diviene dunque tanto più necessario e urgente che le imprese prevengano il verificarsi delle violazioni in esame adottando le predette misure di human rights due diligence, in merito alle quali un intervento legislativo da parte dello Stato (si veda il contributo di Fasciglione in questo dossier) avrebbe certamente effetti chiarificatori e utili a garantire, al tempo stesso, una più efficace protezione dei diritti umani.

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  1. Per quanto mi riguarda ci sono due superstrutture che hanno la capacitá di regolare la responsabilita delle aziende in tutto il mondo: i media e il settore finanziario. Dovremmo concentrarci su questi due in modo tale da creare dinamiche virtuose di protezione? Ci sono altri settori strutturali? Tanti saluti

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