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	<title>Marco Fasciglione, Autore presso MondoDem</title>
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	<title>Marco Fasciglione, Autore presso MondoDem</title>
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		<title>Cosa deve fare lo Stato (italiano)</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Marco Fasciglione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Dec 2019 11:19:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritti Umani]]></category>
		<category><![CDATA[diritti umani]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Quando si discute di impresa e diritti umani l’attenzione normalmente tende a focalizzarsi su ciò che le imprese&#8230;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.mondodem.it/1784/">Cosa deve fare lo Stato (italiano)</a> proviene da <a href="https://www.mondodem.it">MondoDem</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="has-drop-cap">Quando si discute di impresa e diritti umani l’attenzione
normalmente tende a focalizzarsi su ciò che le imprese fanno, o non fanno, dal
punto di vista della prevenzione dell’impatto negativo sui diritti umani
derivante dalle loro operazioni economiche (in merito si veda il contributo di
Bonfanti in questo dossier). Purtroppo, ci si sofferma in misura molto minore
sul ruolo, non meno importante, che in tale ambito è svolto dagli Stati e dalle
loro istituzioni e ciò costituisce una metodologia di approccio al tema in
esame limitata ed insufficiente. Nelle righe che seguono ne intendiamo
illustrare sinteticamente le principali ragioni, nonché i passi che sono
richiesti agli Stati, ed ovviamente allo Stato italiano, in tale ambito.</p>



<p><em>Il primo
Pilastro dei Principi Guida ONU e l’obbligo di proteggere dello Stato</em></p>



<p>I <em>Principi Guida su
impresa e diritti umani</em>, adottati nel 2011 dal Consiglio per i diritti
umani delle Nazioni Unite (su cui si rinvia al contributo di Macchi in questo
dossier), sono costituiti da un insieme di tre Pilastri, il primo riguardante
il ‘dovere di proteggere’ che incombe sugli Stati, il secondo relativo alla
responsabilità delle imprese di rispettare, ed il terzo concernente l’accesso
ai rimedi per le vittime di violazioni. Questi tre Pilastri, sebbene abbiano
per protagonisti tre diverse categorie di soggetti (lo <em>Stato</em> con le sue istituzioni, l’<em>impresa</em>
con l’enfasi circa i suoi meccanismi di <em>governance</em>,
e le <em>vittime</em> ed i loro difensori),
sono strettamente <em>interconnessi ed
interdipendenti</em> tra loro: questo nel senso che l’effettiva realizzazione dei
principi contenuti in ciascuno dei Pilastri presuppone la corretta
realizzazione dei principi contenuti negli altri Pilastri. </p>



<p>Le disposizioni contenute nel primo Pilastro costituiscono
disposizioni che sono in larga parte <em>ricognitive
</em>di norme già cristallizzate e generatrici di obblighi che <em>già</em> pendono sugli Stati in base al
sistema internazionale di tutela dei diritti umani. In effetti, in base ai
trattati internazionali sui diritti umani e in base alla consolidata prassi dei
meccanismi di controllo di tali trattati, gli Stati sono obbligati a proteggere
gli individui dalle violazioni dei diritti umani poste in essere da attori
privati, <em>incluse le imprese</em>. </p>



<p>Insomma, di un obbligo dello Stato trattasi! E non certo di
una semplice facoltà, che lo Stato è libero di esercitare o meno. Questo
obbligo di proteggere costituisce <em>un
obbligo positivo</em>, cioè esso presuppone un dovere dello Stato<em> di agire, di fare</em>. In altre parole, lo
Stato non può limitarsi a rimanere inerte ma deve ‘mettere mano’ al proprio
ordinamento giuridico al fine di adempiere siffatto obbligo. In mancanza, le
vittime possono far valere la responsabilità internazionale dello Stato dinanzi
ai meccanismi di garanzia previsti da ciascun singolo trattato (ad esempio, e
giusto per rimanere nel contesto europeo, dinanzi alla Corte europea dei
diritti umani). </p>



<p>È esattamente a tale ruolo <em>proattivo</em> dello Stato che rinvia la prima parte del Principio 1
quando afferma che gli “Stati hanno l’obbligo di proteggere gli individui dalle
violazioni dei diritti umani compiute, all’interno del loro territorio e/o
della loro giurisdizione, da parte di terze parti, incluse le imprese”*. La
seconda parte del Principio 1 chiarisce poi che tale ruolo proattivo degli
Stati si sostanzia nella necessità di <em>adottare
le misure appropriate per prevenire, investigare, punire, e rimediare </em>le
violazioni dei diritti umani poste in essere da siffatti attori non statali. </p>



<p><em>Un ventaglio
di misure… ma di che tipo?</em></p>



<p>L’interrogativo che ne discende è: ma allora quali sono e
che tipo di misure occorre che lo Stato adotti per adempiere questo obbligo di
proteggere? Ebbene la prassi delle corti internazionali e degli altri organismi
di monitoraggio in materia ci dice che gli Stati hanno a disposizione un <em>ventaglio di misure</em>, alcune di tipo generale,
altre di tipo più specifico, da selezionare al fine di dare attuazione a
siffatto obbligo. Tali misure sono esemplificate nel Principio 3 ed in quelli
ad esso successivi. </p>



<p>Esiste innanzitutto un gruppo di misure che possiamo
definire di <em>carattere generale</em> e che
presuppongono che lo Stato organizzi l’ordinamento interno in modo da creare un
sistema <em>normativo</em>, <em>amministrativo</em>, <em>giudiziario</em> ecc. che sia astrattamente in grado di proteggere gli
individui dalle violazioni dei diritti umani da parte delle imprese. Insomma
allo Stato è richiesto di disciplinare interi settori, come ad es. il diritto
societario, la normativa sulla sicurezza, quella sull’accesso alla quotazione
in borsa, l’ordinamento giuslavoristico, la normativa ambientale, ecc., in modo
coerente con l’esigenza di prevenire i rischi di violazione dei diritti umani
connessi alle attività delle imprese, proteggendo le potenziali vittime e
prevedendo i necessari meccanismi di rimedio.</p>



<p>Un secondo gruppo di misure di <em>carattere più specifico</em> attiene ad una serie di fattispecie
caratterizzate dal rischio di violazioni dei diritti umani da parte delle
imprese e nelle quali gli Stati generalmente giocano, per diversi motivi, un
ruolo. I Principi 4 e seguenti sono dedicati a tali fattispecie nelle quali rientrano
ad esempio i processi di <em>privatizzazione</em>
da parte dello Stato dell’erogazione di servizi di pubblica utilità che possono
avere un impatto negativo sul godimento dei diritti umani; il sistema degli
appalti pubblici; le operazioni economiche condotte dalle imprese in aree
affette da conflitto; il ruolo dello Stato nell’ambito degli accordi
commerciali e sugli investimenti. In tutte queste situazioni, oltre al dovere
di proteggere, sullo Stato possono pendere ulteriori e specifici obblighi.</p>



<p>Ovviamente, l’elemento centrale di questo insieme variegato
di misure è rappresentato dall’adozione di <em>norme
legislative</em> volte a disciplinare (direttamente o indirettamente) il
rispetto dei diritti umani da parte delle imprese, i necessari meccanismi di
controllo sull’applicazione di tale quadro normativo, ed i processi di
revisione e di aggiornamento periodici di tale quadro. In altre parole,
l’obbligo positivo, il dovere dello Stato di agire può tradursi, ove
necessario, in un obbligo di adottare norme legislative. In tale prospettiva,
uno strumento particolarmente efficace per orientare le imprese al rispetto dei
diritti umani e regolarne quindi le attività a tal fine, è rappresentato
dall’adozione di normative nazionali che stabiliscono come le imprese devono eseguire
le loro operazioni economiche. È proprio a tale categoria che sono ascrivibili
le legislazioni che fissano un obbligo di <em>due
diligence</em> aziendale in materia di diritti umani (in merito si veda il
contributo di Bordignon in questo dossier). Tale tipologia di normative (come
ad esempio la legge francese ‘relative au devoir de vigilance des sociétés
mères et des entreprises donneuses d’ordre’ del 21 febbraio 2017), persegue
l’obiettivo di colmare l’assenza nell’ordinamento interno di norme che
obblighino le imprese ad adottare <em>misure
precauzionali volte a prevenire la violazione dei diritti umani nell’ambito
delle loro attività d’impresa</em>. Tali normative sono in crescita costante
soprattutto nell’area regionale Europea dove diversi Paesi hanno iniziato ad introdurle
nei rispettivi ordinamenti giuridici, o hanno avviato i passi preliminari alla
loro adozione. Altre misure, non necessariamente normative, possono includere
l’adozione di linee di indirizzo politico volte a promuovere il rispetto dei
diritti umani da parte delle imprese (ad es. i Piani d’azione nazionale su
impresa e diritti umani – l’Italia ne ha adottato uno nel 2016 –) e quelle
misure, vincolanti o non vincolanti, che impongono o incoraggiano il <em>reporting</em> aziendale in materia di
diritti umani da parte delle imprese (inclusa la rendicontazione in materia di <em>due diligence</em> sui diritti umani).</p>



<p><em>Scegliere
tra le diverse misure: la coerenza delle politiche dello Stato</em></p>



<p>La scelta tra le misure di un tipo o di un altro dipende da
diversi fattori e non da ultimo dalle caratteristiche proprie dell’ordinamento
giuridico interno. Proprio per questo motivo tale processo implica per gli
Stati il compito di effettuare precise scelte di <em>policy-making</em> che tengano conto dell’ordinamento giudico interno
nel suo complesso, nonché delle relazioni che sussistono tra i diversi istituti
giuridici di detto ordinamento, da un lato, e le strutture economiche e
regolamentari dello Stato, dall’altro. È esattamente in questa prospettiva che
va inteso allora il richiamo del Principio 8 alla necessità che lo Stato
assicuri la <em>coerenza delle politiche
interne</em>: sia di quelle che toccano le leggi e le procedure atte a garantire
il rispetto degli obblighi che discendono dalle norme internazionali sui
diritti umani (c.d. coerenza verticale), sia di quelle che riguardano il
supporto e la dotazione delle agenzie e delle altre istituzioni nazionali che a
livello nazionale o a livello locale possono influire sulla condotta delle
imprese (c.d. coerenza orizzontale). Insomma, poiché è tutto lo Stato, con
tutte le sue agenzie ed istituzioni distribuite nei diversi livelli
territoriali, ad essere obbligato dalle norme internazionali sui diritti umani,
occorre che tali istituzioni siano informate degli obblighi che gravano sullo
Stato in relazione all’impatto delle attività d’impresa sui diritti umani, e
agiscano quindi di conseguenza. Tutto ciò si traduce per lo Stato nella
necessità di partire dall’<em>assessment</em>
dell’ordinamento interno, nonché dei suoi punti di forza e di quelli di
debolezza. Si tratta a ben vedere di una vera e propria valutazione d’impatto
del sistema giuridico nazionale che consente di analizzare il quadro
regolamentare e di identificare cosa funziona e cosa non funziona dal punto di
vista della prevenzione dell’impatto negativo delle attività d’impresa sui
diritti umani.</p>



<p>Insomma, l’obbligo di proteggere non può essere soddisfatto
da semplici dichiarazioni di intenti. Esso implica al contrario impegni precisi
e chiari, ed impone allo Stato di pianificare strategie regolamentari da
tradurre poi in azioni concrete.</p>



<p>* Gli estratti in lingua italiana delle disposizioni dei
Principi Guida ONU sono tratte dalla traduzione curata dall’autore del presente
contributo, v. M. Fasciglione, <em>Principi
Guida su Imprese e Diritti Umani. In attuazione del Quadro dell’ONU “Proteggere,
rispettare, rimediare</em>, IRISS-CNR, 2016
(www.iriss.cnr.it/wp-content/uploads/2016/09/principi-guida-su-imprese-e-diritti-umani-con-commentario.pdf)</p>
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