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	<title>ENI Archivi &#8211; MondoDem</title>
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		<title>Diritti umani e imprese &#8211; quale connessione?</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Angelica Bonfanti]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Dec 2019 11:09:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritti Umani]]></category>
		<category><![CDATA[diritti umani]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Le imprese devono rispettare i diritti umani, e questo è ovvio. Nella pratica, tuttavia, questo rispetto è spesso&#8230;</p>
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<p class="has-drop-cap">Le imprese devono rispettare i diritti umani, e questo è
ovvio. Nella pratica, tuttavia, questo rispetto è spesso difficoltoso o si
attesta su livelli insoddisfacenti. Ciò non solo a causa del verificarsi di
condotte capaci, anche solo per negligenza, di causare impatti negativi, ma in
molti casi anche per la mancanza di consapevolezza, da parte delle imprese, di
cosa implichi la nozione di “diritti umani”, di chi ne siano i titolari e, al
tempo stesso, le vittime delle violazioni, e di come le proprie attività
possano determinarne abusi. </p>



<p><em>Di quali
diritti si tratta?</em></p>



<p>La protezione dei diritti umani in presenza di attività di
impresa è un tema trattato nel diritto internazionale già da alcuni decenni, e
più recentemente affrontato dall’Unione Europea e dagli Stati membri, con
importanti interventi legislativi. Per comprenderne i fondamenti, indicazioni
utili sono rinvenibili nei <em>Principi Guida
su imprese e diritti umani</em>, strumento di riferimento in questa materia,
adottato dalle Nazioni Unite nel 2011 (in merito si veda il contributo di
Macchi in questo dossier). Secondo i principi n. 11 e 12, le imprese, capaci di
incidere sull’intero spettro dei diritti umani, dovrebbero astenersi dal
violarli e intervenire sugli impatti negativi in cui esse siano coinvolte. Alla
luce degli stessi principi, per “diritti umani” si dovrebbero intendere, come
minimo, quelli riconosciuti nella Dichiarazione Universale del 1948 sui Diritti
dell’Uomo, nei Patti delle Nazioni Unite del 1966 sui Diritti Civili e Politici
ed Economici, Sociali e Culturali e negli strumenti fondamentali
dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro. La loro identificazione nel
singolo caso dipende dalla valutazione pratica di una serie di fattori che
riguardano, ad esempio, le dimensioni della specifica società o del gruppo
societario preso in considerazione, la sua struttura e filiera di produzione,
la dislocazione geografica delle società affiliate o dei partner contrattuali e
il settore merceologico. I diritti in questione non sono infatti solo quelli
dei soci, dei lavoratori o dei consumatori, ma anche quelli di tutti i soggetti
a vario titolo interessati, quali ad esempio gli individui e le comunità
residenti nei pressi degli stabilimenti o la società nel suo complesso. Il loro
rispetto è tanto più complicato in presenza di gruppi societari di carattere
transnazionale che operino, mediante filiere di produzione articolate, sul
territorio di Stati stranieri, eventualmente caratterizzati da situazioni
economiche, politiche e sociali critiche e standard bassi di protezione dei
diritti umani.</p>



<p>Al fine di rispettare i diritti umani le imprese dovrebbero
attuare opportune politiche e processi interni (la cosiddetta <em>human rights due diligence</em>, su cui si
rinvia al contributo di Bordignon in questo dossier) finalizzati a valutare,
prevenire, monitorare e rimediare gli impatti negativi delle proprie attività
lungo l’intera filiera di produzione sui diritti di tutti i soggetti interessati:
tra questi, i lavoratori (in conformità con quanto previsto dalla legge,
inclusi, naturalmente, i diritti fondamentali di associazione sindacale e
collettiva e non discriminazione e i divieti di lavoro forzato e minorile), i
consumatori (di cui potrebbero essere lesi, per esempio, il diritto alla salute
o la privacy) e gli individui e le comunità locali (di cui potrebbero essere
violati, per citarne alcuni, il diritto alla vita privata, all’ambiente salubre
e alla salute, alla vita, all’acqua pulita e al cibo, o quello a non essere
oggetto di trattamenti inumani e degradanti). </p>



<p><em>Il
contenzioso davanti ai tribunali europei per violazioni dei diritti umani da
parte di imprese</em></p>



<p>Le ipotesi cui ci si riferisce non sono solamente teoriche.
Le violazioni prospettate hanno infatti già costituito l’oggetto di contenziosi
in sede giudiziaria dinanzi ai tribunali di diversi Stati europei, oltre che di
una giurisprudenza abbondante, ma anche controversa, dinanzi alle corti
statunitensi. Tra i contenziosi europei, si pensi ad esempio alle cause civili
intentate contro la Royal Dutch Shell dinanzi ai giudici olandesi per
l’inquinamento massiccio legato alle sue attività estrattive nel Delta del
Niger e alle correlate violazioni dei diritti alla salute e all’ambiente salubre;
fattispecie analoghe sono state oggetto delle cause instaurate delle comunità
locali nigeriane (circa 42000 individui in un caso e più di 15000 in un altro)
dinanzi alle corti inglesi e solo parzialmente risolte in via stragiudiziale.
Analoghe anche le accuse mosse contro la ENI dinanzi al Tribunale di Milano in
una causa civile recentemente risolta con un accordo stragiudiziale – dal
contenuto confidenziale &#8211; concluso tra la società e la comunità nigeriana.
Fattispecie diversa invece quella contestata alla Shell davanti alle corti
olandesi, riconosciutesi nel maggio del 2019 competenti a decidere sulle
accuse, mosse a carico della società estrattiva, di complicità con il governo
nigeriano nell’omicidio nel 1995 di alcuni attivisti che lottavano contro il
degrado ambientale nella stessa area della Nigeria. La Kik, società tedesca, è
stata invece convenuta in giudizio davanti al tribunale di Dortmund, con
riguardo all’incendio scoppiato in Pakistan nel 2012 presso un’industria
tessile fornitrice, incendio in cui persero la vita 260 individui. Il caso è
stato considerato prescritto nel gennaio 2019. Diversamente, le corti inglesi
si sono inoltre recentemente dichiarate competenti a giudicare il caso relativo
alla Vedanta Resources, impresa estrattiva inglese, con riguardo agli abusi
ambientali e le conseguenti violazioni dei diritti di più di 1800 individui
residenti nei pressi di una miniera di rame nello Zambia. Infine, per quel che
concerne l’Italia, non si possono dimenticare gli scandali che hanno coinvolto
alcuni importanti marchi della moda nel crollo nel 2013 del Rana Plaza, in
Bangladesh, o la sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo nel caso <em>Cordella</em>, con cui la Corte ha accolto i
ricorsi di 182 individui che accusavano lo Stato italiano di non aver adottato
le misure necessarie per preservare il loro diritto alla salute in relazione
all’inquinamento causato dall’ex-ILVA.</p>



<p><em>Quali
prospettive per l’Italia?</em></p>



<p>La giurisprudenza in esame ha dunque interessato anche
l’Italia, anche se in misura inferiore rispetto al contenzioso sviluppato dai
tribunali di altri Paesi europei. Ciò anche in ragione dei loro sistemi
processuali, che consentono alle vittime un accesso più facile alla giustizia o
di instaurare contenziosi di dimensioni &#8211; e dagli impatti reputazionali &#8211;
considerevoli, finalizzatati a ottenere da parte delle imprese il risarcimento
dei danni subiti anche da intere comunità. A partire dall’aprile 2020, con
l’entrata in vigore della legge n. 31 del 12 aprile 2019 recante “Disposizioni
in materia di azione di classe”, tuttavia organizzazioni o associazioni senza
scopo di lucro, con obiettivi statutari pertinenti con i diritti tutelati, o
singoli componenti dei gruppi lesi potranno presentare anche davanti ai
tribunali civili italiani azioni collettive contro imprese per l’accertamento
della responsabilità per illecito e la condanna al risarcimento del danno.
L’istituto dell’azione di classe potrà pertanto aprire la strada
all’instaurazione di cause analoghe a quelle straniere in materia di violazione
dei diritti umani da parte di imprese. Anche in ragione di questo nuovo e
importante strumento di difesa, diviene dunque tanto più necessario e urgente
che le imprese prevengano il verificarsi delle violazioni in esame adottando le
predette misure di <em>human rights due
diligence</em>, in merito alle quali un intervento legislativo da parte dello
Stato (si veda il contributo di Fasciglione in questo dossier) avrebbe
certamente effetti chiarificatori e utili a garantire, al tempo stesso, una più
efficace protezione dei diritti umani. </p>
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