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	<title>Diritti Umani Archivi &#8211; MondoDem</title>
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	<description>Laboratorio di Politica Internazionale</description>
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	<title>Diritti Umani Archivi &#8211; MondoDem</title>
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		<title>Nel 2022 possiamo davvero parlare di veri e finti profughi?</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Federica Roia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2022 18:11:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritti Umani]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il conflitto in Ucraina ha costretto milioni di persone a fuggire dal proprio Paese d’origine per cercare protezione&#8230;</p>
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<p class="has-drop-cap">Il conflitto in Ucraina ha costretto milioni di persone a fuggire dal proprio Paese d’origine per cercare protezione negli Stati limitrofi. Di fronte alla crisi umanitaria in corso e vicina ai suoi confini, l’Unione Europea ha adottato numerosi strumenti che sono volti, in primo luogo, a garantire la sicurezza degli esuli. In particolare, il 3 marzo il Consiglio europeo ha dato attuazione per la prima volta alla Direttiva 2001/ 55/CE, che ha due scopi essenziali. Il primo è evitare che un enorme numero di migranti sia sottoposto alla procedura ordinaria di esame della richiesta di protezione internazionale, creando una paralisi delle procedure amministrative negli Stati dell’Unione e, parallelamente, fare in modo che i profughi possano subito “<em>godere di diritti armonizzati in tutta l’Unione che conferiscano un livello di protezione adeguato, comprendente titoli di soggiorno, la possibilità esercitare qualsiasi attività di lavoro subordinato o autonomo e di essere adeguatamente alloggiati, la necessaria assistenza sociale, medica o di altro tipo e contributi al sostentamento</em>”. Il secondo obiettivo è garantire che gli Stati accolgano “<em>con spirito di solidarietà comunitaria le persone ammissibili alla protezione temporanea [e che indichino] la loro capacità d’accoglienza in termini numerici o generali</em>”.</p>



<p>Tale Direttiva era stata adottata all’indomani del conflitto nell’ex Jugoslavia, quando per la prima volta dopo la seconda Guerra mondiale, l’Europa si era trovata di fronte a un notevole numero di sfollati ed era stata concepita specificamente per promuovere un equilibrio degli sforzi volti a gestire congiuntamente gli spostamenti massicci di sfollati all’interno dell’Europa. Un’applicazione così tardiva della Direttiva deriva da motivazioni esclusivamente politiche: non è certamente dipesa dall’assenza in Europa di un “imminente afflusso massiccio di sfollati provenienti da Paesi terzi”, si pensi infatti ai siriani o, ai più recenti esuli afghani, nonostante si possa obbiettare che l’afflusso massiccio di questi ultimi verso l’Europa non si sia completamente verificato (in ragione delle politiche di esternalizzazione dell’Europa che hanno bloccato e confinato un numero elevato di rifugiati in Paesi terzi pagando un prezzo altissimo sia in termini economici che politici). Il gruppo di Visegrád &nbsp;e l’Austria, in sede di Consiglio, hanno addirittura contestato l’estensione della protezione temporanea prevista dalla Direttiva 2001/55 a cittadini di Paesi terzi residenti in Ucraina, rendendo incerta fino all’ultimo la procedura di attivazione della stessa, generando peraltro il paradossale effetto per cui tutti i migranti si sarebbero concentrati nei primi Paesi di ingresso &#8211; ossia gli stessi del blocco di Visegrad.</p>



<p>Considerata l’entità dell’emergenza che stiamo vivendo e di quelle che abbiamo vissuto e la portata dei conseguenti flussi migratori, l’attivazione della protezione temporanea nei confronti dei migranti provenienti dall’Ucraina e l’avvio quanto prima di un piano europeo di accoglienza che comprenda anche quote di ripartizione tra i vari Stati è una scelta non solo adeguata ma assolutamente necessaria.</p>



<p>Inoltre, alcune narrazioni mediatiche della crisi migratoria ucraina hanno messo in luce la necessità di uno sforzo culturale anche da parte della società civile. Il presentatore di Al Jazeera English Peter Dobbie durante una trasmissione domenicale si è così espresso: «Guardandoli, nel modo in cui sono vestiti, queste sono persone abbienti della classe media. Questi non sono rifugiati che cercano di allontanarsi dal Medio Oriente [&#8230;] o dal Nord Africa. Sembrano una qualsiasi famiglia europea con cui vivresti accanto».</p>



<p>Ai fini dell’integrazione all’interno della società occorre il migrante sia identificato anche dall’opinione pubblica come tale senza ricorrere all’utilizzo di categorie basate su affinità culturali e di costume. Questo consentirebbe infatti l’avvio di un processo di integrazione che non cede all’ondata nazionalista e xenofoba che in Europa ha cercato, spesso con successo, di ostacolare l’implementazione delle politiche migratorie.</p>



<p>Fatte queste considerazioni, si riportano di seguito alcuni suggerimenti di policy volti a migliorare la gestione di tali flussi:</p>



<ol class="wp-block-list" type="1"><li>Considerato l’approccio di chiusura adottato da alcuni Stati e sopra descritto, occorre domandarsi se convenga continuare a fare affidamento sulla solidarietà degli altri paesi per gestire i flussi migratori che arrivano sulle coste italiane. È certamente ragionevole chiedere che la Commissione Europea assuma compiti di redistribuzione dei costi (dai Paesi più esposti a quelli meno esposti), oppure che i Paesi meno colpiti dallo shock migratorio si impegnino finanziariamente e organizzativamente per costruire centri di raccolta dei migranti là dove essi partono per andare in Italia. Allo stesso modo, è ragionevole chiedere di rivedere gli accordi di Dublino tenendo in considerazione anche l’atteggiamento di chiusura dei Paesi del blocco di Visegrad.&nbsp; Tuttavia, per quanto tali misure siano essenziali, esse non risolvono il reale problema che è costituito dalla persistenza della sovranità territoriale degli Stati in tema migratorio. Ecco perché la richiesta di un maggior coinvolgimento dell’Europa nella gestione dei flussi migratori andrebbe accompagnata da una strategia per ridefinire le sovranità territoriali e finalizzata a istituire un governo comune della politica migratoria che sia indipendente e separato dai singoli Stati. Seguendo questa prospettiva dunque, occorre trasformare FRONTEX in un’agenzia che agisca in autonomia rispetto alle volontà dei singoli governi (diversamente da come accade adesso poiché interviene su richiesta da questi ultimi), così garantendo lo spazio europeo della libera circolazione. Occorre assegnare al governo comune della politica migratoria un bilancio indipendente, derivato da una capacità fiscale autonoma e gestito da un commissario responsabile verso il Parlamento europeo e il Consiglio. Si tratta infine di sostituire gli Accordi di Dublino con una politica europea dell’asilo politico gestita da autorità politiche sovranazionali.</li><li>È nell’interesse dei paesi situati ai confini dell’Unione e quindi anche dell’Italia insistere sulle <em>Migration Partnership</em>, gli accordi tra Europa e paesi di origine e transito dei migranti in Africa subsahariana. L’aumento degli aiuti allo sviluppo verso i paesi africani è un obiettivo importante a prescindere dal fenomeno migratorio e l’azione in tal senso può portare a risultati concreti nel lungo periodo e solo se specificamente finalizzata a creare occupazione nei paesi d’origine e di transito. Se così non fosse infatti, non si risolverebbe la radice del problema, il sottosviluppo. Si rischia invece di destabilizzare contesti già fragili senza creare sufficienti opportunità di occupazione regolare alimentando così i flussi migratori verso i Paesi europei.</li><li>Integrare. Questo processo deve avvenire nella consapevolezza che il problema non riguarda esclusivamente i beneficiari di protezione internazionale ma anche i migranti irregolari sul territorio italiano che quasi sicuramente il nostro Paese non sarà in grado di rimpatriare. Chi è arrivato in Italia per vie irregolari fatica a trovare un lavoro rispetto a un migrante regolare: in Europa il tasso di occupazione di un migrante regolare nei primi 12 mesi dal suo ingresso è dell’80%, mentre quello di un migrante irregolare è del 30%. Questo gap tende a ridursi nel tempo ma persino a dieci anni dall’arrivo, i migranti giunti per vie irregolari hanno un tasso di occupazione del 65%. Il processo di integrazione mira proprio a ridurre il più possibile questo gap, in modo da far sì che i migranti irregolari si trasformino da problema a risorsa anche per l’economia nazionale. Ciò ridurrebbe infatti il rischio di povertà e marginalizzazione e porterebbe a diminuire i problemi sociali connessi (criminalità o, persino, radicalizzazione). Inoltre, in prospettiva, esempi virtuosi di integrazione aumenterebbero il prestigio dell’Italia nei confronti dei propri vicini europei, che fino a oggi ci hanno accusato di essere in ritardo nello sviluppo di una strategia coerente e di avervi investito risorse troppo limitate. Gestire i processi migratori non è mai semplice, soprattutto in situazioni così mutevoli e con flussi irregolari ben più elevati rispetto al recente passato. La sfida italiana è quindi quella di conciliare le legittime esigenze di sicurezza dei cittadini italiani con la realtà di un fenomeno di portata epocale e che difficilmente potrà essere arrestato nel prossimo futuro, considerando soprattutto gli ultimi avvenimenti.</li><li>L’auspicio per il futuro è che le politiche migratorie così come la sensibilità collettiva alla questione migratoria siano le stesse per tutte le categorie di migranti. Questo nella speranza che non si faccia più distinzione tra “veri” e “finti” profughi semplicemente perché provenienti da territori lontani dai confini europei e per questo considerati indesiderabili parlandone sempre al plurale e denudandoli da qualsiasi soggettività, come fossero oggetti di dibattito politico, fattori di disoccupazione, insicurezza e nient’altro. Ciò con l’obiettivo di governare il fenomeno, anziché esserne governati.</li></ol>
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		<title>No man’s land: vecchie e nuove migrazioni</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Federica Roia]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Nov 2021 15:28:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritti Umani]]></category>
		<category><![CDATA[Osservatori]]></category>
		<category><![CDATA[Donald Trump]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Stati Uniti]]></category>
		<category><![CDATA[Unione Europea]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il 21 settembre scorso si è dimesso Daniel Foote, inviato speciale degli USA ad Haiti. Dimissioni che arrivano&#8230;</p>
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<p class="has-drop-cap">Il 21 settembre scorso si è dimesso Daniel Foote, inviato speciale degli USA ad Haiti. Dimissioni che arrivano dopo una settimana in cui l’amministrazione Biden ha rimpatriato centinaia dei 13 mila migranti haitiani che si erano radunati sotto a un ponte al confine tra Usa e Messico. Una drammatica rappresentazione di ciò che succede da tempo alla frontiera tra i due paesi, dove nei primi mesi dell’anno sono stati intercettati 1,3 milioni di migranti. Il loro ammassarsi alla frontiera statunitense rievoca le immagini delle “carovane” di migranti che nel 2018-2019 avevano messo sotto pressione l’amministrazione Trump e le più recenti fotografie dei richiedenti asilo haitiani al confine con il Messico respinti con la frusta dai rangers di frontiera in Texas.</p>



<p>Quello delle migrazioni rappresenta un tema caldo anche per l’Unione Europea che ha rivelato problematiche a livello politico, istituzionale e umanitario. Gli Stati Membri hanno spesso prediletto la rivendicazione di egoismi nazionali alla realizzazione di un necessario clima di fiducia e solidarietà collettiva.</p>



<p>Gli sviluppi del contesto geopolitico attuale, come i disordini dopo il colpo di stato in Mali, i lunghi conflitti in Libia e Siria e la dittatura bielorussa di Lukashenko, mostrano possibili conseguenze sugli spostamenti di popolazione e sulle rotte migratorie verso l’Unione Europea. Questo quadro instabile chiede necessariamente un nuovo approccio verso l’immigrazione. Un’Europa unita non deve infatti fermare le migrazioni, deve saperle gestire.</p>



<p>Eppure, spesso le risposte al fenomeno migratorio si traducono in un trasferimento verso l’esterno delle problematiche e dei costi dovuti all’arrivo dei rifugiati e la tendenza politica generale è di leggere il fenomeno migratorio come una minaccia alla sicurezza. Per questi motivi, i progressi faticano a realizzarsi e il divario tra i paesi europei sul tema delle migrazioni è ancora ampio. Lo dimostra l’atteggiamento di alcuni paesi alla vigilia del Consiglio dell’UE «Giustizia e affari interni», tenutosi a inizio ottobre. I dodici Stati Membri (tra cui Danimarca, Grecia, Austria, Polonia e Ungheria) hanno indirizzato una lettera alla Commissione europea per chiedere nuove misure in materia migratoria. Tra queste, finanziare la costruzione di muri e recinzioni per frenare i flussi di migranti, provenienti in particolare dalla Bielorussia. La commissaria agli Affari Interni ha spiegato come le pressioni migratorie richiedano l’implementazione del Patto sull’immigrazione e l’asilo per una migliore gestione del fenomeno respingendo dunque la richiesta dei paesi. In sostanza, niente fondi comunitari per tutelare le frontiere esterne dell’UE senza però escludere la possibilità per i singoli Stati di ricorrere a strumenti di protezione dei confini.</p>



<p>Dunque, barriere fisiche e difensive in un clima in cui i timori delle migrazioni incontrollate legittimano misure restrittive. Dal 2018, sono aumentate le chiusure ai confini esterni dell’Unione. La Turchia vede una frontiera al confine con la Bulgaria e una al confine con la Grecia. Molti muri poi percorrono i Balcani: Polonia e Lituania hanno innalzato barriere difensive all’arrivo al confine dei migranti che fuggivano dalla Bielorussia, sono poi presenti muri anche tra Grecia e Macedonia del Nord, tra Croazia e Slovenia, tra Serbia e Ungheria. La Spagna ha potenziato le sue recinzioni a Melilla e Ceuta, mentre la Francia è intenzionata a fortificare la sua frontiera attorno al porto di Calais.</p>



<p>Va poi considerata una nuova forma di migrazione, quella causata dal cambiamento climatico. Almeno 216 milioni di persone nel mondo saranno infatti costretti a lasciare le loro abitazioni e migrare a causa del cambiamento climatico entro il 2050. È il numero evidenziato dall’ultimo Rapporto Growndshell della Banca Mondiale, che ricorda come l’impatto sui mezzi di sussistenza delle persone e la perdita di vivibilità di luoghi altamente esposti a eventi climatici estremi spingeranno un numero importante di cittadini, in tutto il mondo, a spostamenti interni o transnazionali. La rilevanza del fenomeno migratorio causato dai cambiamenti climatici è tale da aver portato il Comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite ad estendere l’applicazione del divieto di refoulement ai cosiddetti “rifugiati climatici”. Nello specifico, quest’ultimo ha riconosciuto come il cambiamento climatico, con tutti gli aspetti a esso connessi, possa tradursi in un rischio di violazione dei diritti umani fondamentali come il diritto alla vita e possa, di conseguenza, comportare il sorgere di obblighi legati al divieto di respingimento in capo agli Stati ai quali le domande d’asilo vengono presentate.</p>



<p>Da ultimo, vi è poi da considerare l’emergenza pandemica: il Covid – 19 ha infatti aggravato situazioni di povertà e degrado preesistenti e la chiusura dei confini ha convinto molti migranti a rimandare la partenza fino a oggi.</p>



<p>Cosa fare dunque? Serve una duplice azione. Sul piano umanitario, occorrono canali sicuri di ingresso per mettere in salvo i più fragili e le persone in stato di bisogno. A livello politico, serve agire concretamente sulle cause profonde delle migrazioni, tramite accordi di partenariato con paesi terzi, azioni di peace building e prevenzione dei conflitti. Serve poi uno slancio concreto nella lotta al cambiamento climatico, le cui conseguenze sono un fattore sempre più rilevante per le migrazioni. Ma tutto questo può realizzarsi solo con una concreta solidarietà dell’azione della comunità internazionale e dell’UE. Superare il conflitto tra la vocazione sovranazionale delle istituzioni e il mantenimento delle prerogative nazionali gelosamente custodite dagli Stati è fondamentale per rafforzare le competenze dell’UE in materia di immigrazione.</p>
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		<title>Donne al potere: dalla decostruzione delle categorie di genere ad una leadership economica e politica al femminile</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Claudia Schettini]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2021 11:23:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritti Umani]]></category>
		<category><![CDATA[OMC]]></category>
		<category><![CDATA[WTO]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Due volte ministra delle Finanze in Nigeria, numero due della Banca Mondiale, presidente dell’Alleanza Mondiale per Vaccini e&#8230;</p>
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<p class="has-drop-cap">Due volte ministra delle Finanze in Nigeria, numero due della Banca Mondiale, presidente dell’Alleanza Mondiale per Vaccini e Immunizzazione, laurea ad Harvard, dottorato al MIT: è il profilo di Ngozi Okonjo-Iweala, prima donna e prima africana a ricoprire il ruolo di Direttore Generale dell’Organizzazione Mondiale per il Commercio (OMC). Eppure la formalizzazione della sua nomina ha suscitato stupore, critiche e , di converso, gioia ed esultanza, riempiendo i social media di campagne di hashtag quali <em>#BeLikeNgozi</em> o <em>#AnkaraArmy</em> (dal nome delle vesti multicolore tipiche del suo paese che la Okonjo-Iweala è solita indossare). Perché tutto questo “rumore” (e questa volta, contrariamente da quanto avrebbe detto Shakespeare, non per nulla)? Semplicemente, Ngozi è una donna (e per di più, una donna nera, due potenti veicoli discriminatori).</p>



<p> “<em>Crediamo in un mondo dove donne e uomini hanno pari diritti e opportunità, non solo in</em> <em>termini di partecipazione, ma anche di guida</em>”. Estremamente chiara è la dichiarazione di intenti della <em>Davos Agenda 2021</em> del World Economic Forum, a fronte di inequivocabili dati che mostrano la scarsa presenza di donne in posizioni apicali. Ma quali sono i limiti che impediscono alle donne di essere delle “<em>critical actresses</em>” nella gestione della politica ed economia internazionali? Quali sono le difficoltà che una donna deve affrontare per arrivare a posizioni di potere, ancora culturalmente, socialmente e tradizionalmente percepite come adatte solo per uomini?</p>



<p>Se da una parte, esiste oggi una schiera di donne al vertice di alcune delle più importanti istituzioni del mondo (Lagarde alla BCE, Von der Leyen alla Commissione europea, Georgieva all’FMI, Yellen alla Banca Centrale statunitense e Harris alla Vice Presidenza degli Stati Uniti) , dall’altra i dati parlano chiaro: le donne continuano ad essere sottorappresentate nelle principali istituzioni politiche nazionali ed internazionali. Il World Economic Forum, nel suo <em>Global Gender Gap Report 2020</em>, ha riportato una stima pari a 95 anni di tempo necessario per colmare il gender gap oggi esistente tra uomini e donne. Al momento, solo il 24,7% di questo divario è stato eliminato mentre, secondo i <em>World Development Indicators</em>, la percentuale di donne elette nei parlamenti è solamente pari al 25% dei posti totali; soltanto il 21% dei ministri appartiene al genere femminile (e in molti Stati questo dato scende sotto il 10%, arrivando addirittura a zero in alcuni) e le percentuali di donne nominate capi di Stato o di governo si aggirano entrambe intorno al 6%.</p>



<p>Eppure, secondo uno studio dell’European Institute for Gender Equality, la riduzione del</p>



<p>gender gap, in politica così come nella gestione dell’economia globale, sarebbe fondamentale non solo per la simbolica distruzione del famoso “soffitto di cristallo”, ma anche perché potrebbe essere un vero e proprio <em>booster</em> della crescita economica di un paese. Ad esempio da uno studio di Azfar, Knack, Lee e Swamy (1999) emerge come, almeno nel breve periodo, una maggiore componente politica femminile possa essere associata a una minor incidenza di fenomeni di corruzione, fenomeni che, è ben noto, riducono i ritorni economici degli investimenti e delle attività produttive colpite da comportamenti disonesti. Jayasuriya e Burke (2012), solo per citare un altro contributo, sottolineano come le donne che operano in politica siano più inclini ad investire risorse in settori quali la salute e l’educazione, due componenti fondamentali del capitale umano. Insomma, il genere femminile, potenziando il capitale umano, contribuirebbe ad aumentare la crescita economica.</p>



<p>I chiari vantaggi derivanti dalla riduzione delle disuguaglianze di genere rimarcano l’assoluta necessità che la parità diventi al più presto una realtà: il 2115 è una data troppo lontana. Una maggiore presenza femminile nelle posizioni di vertice, sia a livello nazionale sia internazionale, non ha come obiettivo il raggiungimento di una “massa critica”, ma la conquista del diritto per entrambi i sessi di accedere alle stesse risorse ed opportunità di base, per poi distinguersi grazie alle loro caratteristiche e peculiarità.&nbsp; La sfida da affrontare è dunque quella di rendere la politica e la gestione dell’economia sempre più inclusiva dal punto di vista del genere, affinché si possano raccogliere i frutti di una risorsa economica dalle enormi ma ancora inespresse potenzialità che non possiamo più permetterci di sprecare. Tale sfida si può vincere solo se tutte e tutti ci assumiamo la responsabilità di contribuire al cambiamento della percezione stessa del ruolo della donna come leader.</p>



<p>“<em>I know we have still not shattered that highest and hardest glass ceiling, but some day someone will, and hopefully sooner than we think right now</em>”, diceva Hilary Clinton nel suo primo discorso dopo la sconfitta nella campagna elettorale per la Presidenza americana nel 2016. Solo in questo modo, tutte le giovani donne di oggi, leader del domani, potranno imparare a “<em>non dubitare mai del loro valore, del loro potere, e del fatto che meritino tutte le opportunità del mondo per inseguire e realizzare i loro sogni”.</em></p>
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		<title>La sinistra riparta dalla memoria delle lotte dei braccianti siciliani</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Sara Manisera]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2020 14:49:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analisi in Pillole]]></category>
		<category><![CDATA[Diritti Umani]]></category>
		<category><![CDATA[Lo stato della sinistra]]></category>
		<category><![CDATA[Osservatori]]></category>
		<category><![CDATA[agricoltura]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>&#8220;Sapete cosa hanno voluto scrivere i contadini nel contratto? Che il padrone doveva dare loro da bere un&#8230;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.mondodem.it/1953/">La sinistra riparta dalla memoria delle lotte dei braccianti siciliani</a> proviene da <a href="https://www.mondodem.it">MondoDem</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<p class="has-drop-cap"><em>&#8220;Sapete cosa hanno voluto scrivere i contadini nel contratto? Che il padrone doveva dare loro da bere un quarto di litro di vino. E poi aggiunsero anche una nota in fondo al contratto: “per vino deve intendersi vino buono e non il vinello o vino guasto”. E precisarono anche cosa si intendesse per minestra, perché sapevano che i padroni non rispettavano neanche i bisogni più elementari. Questi Patti di Corleone non avevano nulla di straordinario in fondo, perché stabilivano una mezzadria pura, ma per la prima volta i contadini divennero un soggetto politico. Da pietre e da oggetti, diventarono soggetti politici che dicevano al padrone “Se vuoi che vengo a lavorare nelle tue terre mi devi dare delle condizioni” .</em></p>



<p>(tratto dal contratto scritto a mano nel 1893 da Bernardino Verro e dai contadini siciliani, in <em><a href="https://www.lafeltrinelli.it/libri/sara-manisera/racconti-schiavitu-e-lotta-nelle/9788894448511" target="_blank" rel="noreferrer noopener" aria-label="“Racconti di schiavitù e lotta nelle campagne” (apre in una nuova scheda)">“Racconti di schiavitù e lotta nelle campagne”</a></em>, AutAut Edizioni).</p>



<p>Nelle ultime settimane si sta discutendo molto della <strong>crisi della filiera agricola</strong>. L’emergenza Covid-19 ha fatto emergere tutte le contraddizioni del settore. La questione abitativa, i salari, lo sfruttamento: contraddizioni già esistenti prima di questa crisi sanitaria ma che oggi esplodono, in seguito alle misure di contenimento del contagio introdotte negli ultimi mesi. Con il <em>lockdown</em> e la chiusura delle frontiere è difficile muoversi, migliaia di lavoratori stagionali sono bloccati nell’est Europa e altrettanti lo sono nei vari ghetti d’Italia, in condizioni igienico-sanitarie disastrose. L’assenza di lavoratori rischia di mettere in ginocchio una filiera fondamentale, quella del cibo e così si scopre che quei lavoratori sono fondamentali al sistema agricolo. E alla società intera. </p>



<p>Eppure basterebbe rileggere le pagine di una storia tutta italiana per comprendere il presente e ciò che accade oggi nelle campagne: la storia del movimento contadino più grande d’Europa, fatto di braccianti analfabeti e di coraggiosi sindacalisti che, dalla fine del 1800 fino al 1950, diedero origine a lotte memorabili contro lo strapotere feudale nelle campagne. E che riuscirono ad ottenere enormi conquiste sociali. Dalla prima forma di contratto, <em><strong>“I patti di Corleone”</strong></em> del 1893, fino alla <em>riforma agraria del 1950 </em>che, seppur incompiuta, mise per la prima volta un limite di duecento ettari alla proprietà della terra, e il restante andava redistribuito. </p>



<h5 id="wp-block-themeisle-blocks-advanced-heading-94bb106c" class="wp-block-themeisle-blocks-advanced-heading wp-block-themeisle-blocks-advanced-heading-94bb106c"><span id="una-sinistra-che-garantisca-diritti-e-regolarizzazioni-dei-braccianti">Una sinistra che garantisca diritti e regolarizzazioni dei braccianti</span></h5>



<p>Una politica di sinistra che prenda esempio dalle lotte bracciantili dello scorso secolo dovrebbe essere in grado di proporre la regolarizzazione e la sanatoria dei migranti irregolari non come un provvedimento temporale e funzionale a reperire la manodopera agricola ma come una questione di diritti. Di <strong>diritti dei lavoratori</strong>. Regolarizzare vuol dire tutelarli e tutelarci. Vuol dire più sicurezza e legalità per tutti. Vuol dire fare emergere gli invisibili dai coni d’ombra, dalla gestione criminale su di loro operata da organizzazioni criminali, padroni e caporali.&nbsp;</p>



<p>In secondo luogo, per garantire a queste persone l’accesso ai servizi e tutelare la salute pubblica ai tempi del Covid-19, le istituzioni e la politica dovrebbero elaborare un piano per smontare gli insediamenti formali e informali &#8211; ghetti, tendopoli &#8211; dove è impossibile attuare qualsiasi forma di distanziamento sociale. </p>



<h5 id="wp-block-themeisle-blocks-advanced-heading-f2387e8f" class="wp-block-themeisle-blocks-advanced-heading wp-block-themeisle-blocks-advanced-heading-f2387e8f"><span id="la-filiera-e-le-responsabilita-economiche-e-sociali">La filiera e le responsabilità economiche e sociali</span></h5>



<p>Invece di invocare l’impiego di studenti, disoccupati, persone in cassa integrazione o con il reddito di cittadinanza &#8211; pagati già dalla fiscalità, ovvero dai cittadini &#8211; <strong>bisognerebbe pretendere che sia la filiera stessa ad assumersi quei costi</strong>. Così come dovrebbe assumersi i costi per accogliere dignitosamente i lavoratori delle campagne (modalità già esistente in numerosi paesi europei). In un momento storico in cui la filiera agricola e soprattutto la grande distribuzione organizzata (GDO) stanno raddoppiando i profitti, perché l’accoglienza dei braccianti sfruttati non dovrebbe essere a carico loro? </p>



<p>È necessario analizzare i meccanismi che generano il <strong>caporalato</strong> e lo sfruttamento, elementi tipici di una filiera spesso disfunzionale. Le politiche del sottocosto, le aste al doppio ribasso, lo strapotere della GDO devono essere frenate dalla politica e dalle istituzioni. Per farlo è necessaria una<strong> battaglia culturale e politica</strong> per frenare lo squilibrio di potere e arginare certe pratiche sleali nel settore agroalimentare (su questo punto, il Parlamento europeo è riuscito a emanare nel 2019 una direttiva interessante che deve essere recepita dai vari stati membri, Italia inclusa). Contemporaneamente le istituzioni devono essere in grado di rispondere ai bisogni dell’agricoltura introducendo, tanto per fare alcuni esempi, un servizio pubblico efficace di intermediazione tra la domanda e l’offerta oppure degli ostelli per i braccianti, italiani e stranieri, gestiti dai Comuni e pagati dalle imprese (responsabilità sociale). </p>



<p>Le proposte di <strong>voucher</strong> sostenute dalle associazioni di categoria, come Coldiretti, e da alcuni partiti politici, difendono invece una classe agraria che si arricchisce sulla pelle dei braccianti attraverso strumenti di contrattazione che escludono i lavoratori dalla copertura sanitaria e da tutta l’assistenza in caso di infortuni e malattia. </p>



<h5 id="wp-block-themeisle-blocks-advanced-heading-6d7c1ce9" class="wp-block-themeisle-blocks-advanced-heading wp-block-themeisle-blocks-advanced-heading-6d7c1ce9"><span id="una-politica-visionaria-e-lungimirante">Una politica visionaria e lungimirante </span></h5>



<p>Bisogna chiamare in causa oggi più che mai <strong>una politica di sinistra visionaria e lungimirante</strong> capace di vedere nelle campagne il laboratorio economico e sociale del futuro. È necessaria la “contadinanza” e di una visione politica della terra: ciò significa riconoscere i contadini come figure sociali professionali, indispensabili per il cibo e per la tutela dell’ambiente. E la <a href="https://www.mondodem.it/osservatori/lo-stato-della-sinistra/il-pd-non-e-abbastanza-di-sinistra-non-ascolta-il-popolo-se-davvero-avessimo-perso-per-questo-sarebbe-una-pacchia-ma-purtroppo-la-verita-e-assai-piu-complessa/" target="_blank" rel="noreferrer noopener" aria-label="sinistra (apre in una nuova scheda)">sinistra</a> dovrebbe farsi portatrice di proposte politiche che proteggano proprio quei contadini, quelle aziende agricole e quei produttori, che sono dei grandi portatori di valore, non solo in termini di qualità del prodotto ma anche in termini di difesa dell’ambiente, dei diritti dei lavoratori e di un’economia sana. </p>



<p><em>“Se vuoi che vengo a lavorare nelle tue terre, mi devi dare delle condizioni”</em>, scrivevano i braccianti nei Patti di Corleone del 1893. Oggi la sinistra non può dimenticarsi di quelle lotte ma deve saperle adattare al contesto attuale. E ciò significa regolarizzare i braccianti, garantire il diritto alla salute e tutelare l’ambiente. Sono queste le condizioni minime da inserire in un nuovo patto agricolo.&nbsp; </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.mondodem.it/1953/">La sinistra riparta dalla memoria delle lotte dei braccianti siciliani</a> proviene da <a href="https://www.mondodem.it">MondoDem</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Imprese e diritti umani:  anche per l’Italia è arrivato il tempo di agire!</title>
		<link>https://www.mondodem.it/1791/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Dec 2019 11:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritti Umani]]></category>
		<category><![CDATA[diritti umani]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>“Business and human rights is at the basis of the new social contract” (John G. Ruggie, Bruxelles, 2&#8230;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.mondodem.it/1791/">Imprese e diritti umani:  anche per l’Italia è arrivato il tempo di agire!</a> proviene da <a href="https://www.mondodem.it">MondoDem</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow"><p>“<em>Business and human rights is at the basis of the new social contract</em>”</p><cite> (John G. Ruggie, Bruxelles, 2 dicembre 2019) </cite></blockquote>



<p>Le imprese devono rispettare i diritti umani. </p>



<p>In molti casi la nozione di “diritti umani” tuttavia è
sfuggente, così come i potenziali impatti negativi e i rischi connessi allo
svolgimento di attività d’impresa sul loro godimento. </p>



<p>È dunque, in primo luogo, utile ricordare che la nozione di
“diritti umani”, secondo le Nazioni Unite, include almeno tutti quelli
riconosciuti nella Dichiarazione Universale del 1948 sui Diritti dell’Uomo, nei
Patti delle Nazioni Unite del 1966 sui Diritti Civili e Politici ed Economici,
Sociali e Culturali e negli strumenti fondamentali dell’Organizzazione
Internazionale del Lavoro. L’identificazione dei diritti toccati nel caso
specifico dipende dunque dalla valutazione di fattori quali le dimensioni della
società o del gruppo societario, la sua struttura, la filiera di produzione, la
dislocazione geografica delle società affiliate o dei partner contrattuali e il
settore merceologico. I titolari dei diritti in esame sono tutti i soggetti a
vario titolo interessati lungo l’intera filiera di produzione dalle attività di
impresa, tra cui i lavoratori, i consumatori e gli individui e le comunità
locali (di cui potrebbero essere violati, per citarne alcuni, il diritto alla
vita privata, all’ambiente salubre e alla salute, alla vita, all’acqua pulita e
al cibo, o quello a non essere oggetto di trattamenti inumani e degradanti). Il
rispetto dei diritti umani è dunque tanto più complicato in presenza di gruppi
societari di carattere transnazionale che operino, mediante filiere di
produzione articolate, sul territorio di Stati stranieri, eventualmente
caratterizzati da situazioni politiche e sociali critiche e da standard bassi
di protezione dei diritti umani. Ciò non vale ad escludere tuttavia che anche
realtà a carattere strettamente nazionale non possano impattare negativamente o
determinare violazioni, talvolta anche gravi, dei diritti umani, aspetto questo
reso evidente purtroppo da alcuni recenti casi noti alla cronaca.</p>



<p>Come dimostrato dalla giurisprudenza elaborata dai tribunali
di numerosi Stati europei le violazioni ad oggi interessano molti settori (dal
tessile, al manifatturiero, all’estrattivo o minerario, solo per fare degli
esempi). Dall’aprile 2020, peraltro, sarà possibile presentare anche davanti ai
tribunali civili italiani <em>class actions</em>
(ossia azioni collettive) contro imprese per ottenerne il risarcimento dei
danni causati dagli abusi in esame, cosa che potrà facilitare l’instaurazione
di contenziosi oggi molto costosi e complessi e dagli eventuali e significativi
impatti reputazionali.</p>



<p>Le imprese devono pertanto rispettare i diritti umani. A
maggior ragione lo devono fare nel momento attuale, in cui presso le Nazioni
Unite si negozia il testo di un trattato
internazionale (dunque uno strumento vincolante) in tema di diritti umani e
imprese. La più recente bozza del trattato è stata pubblicata nel luglio 2019
dal gruppo di lavoro intergovernativo, che ha condotto 5 round negoziali a
partire dal 2015. Il nuovo strumento internazionale potrebbe facilitare
l’accesso delle vittime alla giustizia, specialmente in cause transnazionali, e
imporre l’obbligo per gli Stati di adottare legislazioni in materia di <em>human rights due diligence</em>, ossia
imporre l’attuazione di processi di prevenzione, monitoraggio e mitigazione
degli impatti sui diritti umani connessi alle attività d’impresa. </p>



<p>Con la presidenza finlandese,
anche l’Unione Europea, prima scettica, ha espresso il proprio favore alla
negoziazione del trattato, purché esso crei un <em>level playing field</em>, ovvero armonizzi, per quanto possibile,
l’approccio della comunità internazionale alla regolamentazione delle attività
transnazionali d’impresa. L’Unione Europea, d’altronde, è già attiva su questo
fronte: non solo ha proceduto all’adozione della direttiva sulla
comunicazione delle informazioni di carattere non finanziario (<em>EU Directive 2014/95</em>, recepita in Italia
con il D. Lgs. 254/2016) e del Regolamento (<em>EU
Regulation 2017/821</em>) che prevede obblighi di <em>due diligence</em> sui diritti umani per le imprese europee che
utilizzino i cosiddetti <em>conflict minerals</em>,
ma recentemente la Commissione, come richiesto a gran
voce dal Parlamento Europeo e sancito chiaramente <em>dall’Agenda for Action on Business and Human Rights</em>, lanciata a
Bruxelles il 2 dicembre, sta considerando varie opzioni per una possibile
iniziativa legislativa di carattere generale a livello europeo in questa
materia.</p>



<p><em>Cosa deve fare pertanto
l’Italia?</em></p>



<p>In quanto membro della comunità internazionale l’Italia, come tutti gli Stati, è già oggi obbligata a proteggere gli individui dalle violazioni dei diritti umani poste in essere da attori privati, incluse le imprese, ossia ha il dovere di agire, mettendo mano al proprio ordinamento giuridico. L’Italia non può dunque limitarsi a rimanere inerte. Più precisamente, le istituzioni possono adottare misure di carattere differente, preventive o repressive, finalizzate a istituire un sistema normativo, amministrativo, giudiziario in grado di proteggere gli individui dalle violazioni compiute da imprese. Secondo chi scrive – come già espresso nella Lettera Aperta sottoposta alle istituzioni, con la firma di più di 50 professionisti e accademici italiani e stranieri, reperibile al sito https://www.mondodem.it/op-ed/lettera-aperta-alle-istituzioni-italiane-in-materia-di-impresa-e-diritti-umani/ – è necessario che venga istituito a carico delle imprese italiane un obbligo di <em>human rights</em> <em>due diligence</em>, ossia un processo che consenta l’efficace monitoraggio, la prevenzione e la mitigazione dei rischi per i diritti umani riconducibili alle attività di impresa. Altri paesi europei, come la Francia, il Regno Unito, i Paesi Bassi, la Germania, la Svizzera, hanno proceduto o stanno procedendo all’adozione di normative corrispondenti e importanti indicazioni in merito provengono dalle Nazioni Unite e dall’Unione Europea. Alla loro stregua, tenendo conto delle peculiarità del nostro sistema giuridico, è pertanto necessario che l’Italia ora agisca.</p>



<p>Di <strong>Angelica Bonfanti, Marta Bordignon, Marco Fasciglione, Chiara Macchi</strong></p>
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		<item>
		<title>La human rights due diligence step-by-step: tra teoria e pratica</title>
		<link>https://www.mondodem.it/1788/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Marta Bordignon]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Dec 2019 11:28:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritti Umani]]></category>
		<category><![CDATA[diritti umani]]></category>
		<category><![CDATA[due diligence]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La grande innovazione introdotta dai Principi Guida ONU su Imprese e Diritti Umani risiede proprio nel secondo Pilastro&#8230;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.mondodem.it/1788/">La human rights due diligence step-by-step: tra teoria e pratica</a> proviene da <a href="https://www.mondodem.it">MondoDem</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="has-drop-cap">La grande innovazione introdotta dai <em>Principi Guida ONU su Imprese e Diritti Umani</em> risiede proprio nel
secondo Pilastro e nella previsione di una responsabilità per le imprese &#8211; di
qualunque dimensione e settore industriale, ovunque localizzate e con diverse
strutture manageriali &#8211; di rispettare i diritti umani. Una responsabilità che
non trova tra l’altro una fondamento giuridico a livello internazionale ed ha
quindi posto numerosi problemi, sia tecnici che pratici, ai giuristi e a tutti
coloro che, a vario titolo, si occupano di responsabilità delle imprese in
questo ambito.</p>



<p>Il contenuto del secondo Pilastro però facilita notevolmente
la comprensione sia del ruolo delle imprese, sia di quali siano i limiti e le
possibili conseguenze dell’attività delle imprese sui diritti umani.
Innanzitutto, nel Principio Guida n. 12 sono elencate le fonti internazionali a
cui fare riferimento per individuare quali tipologie di diritti umani possa
essere violate dalle imprese: riferendosi infatti alla Dichiarazione Universale
per i Diritti Umani, ai due Patti Internazionali sui Diritti Civili e Politici,
ed Economici, Sociali e Culturali, e alla Dichiarazione sui Diritti e Principi
Fondamentali sul Lavoro dell’ILO, i Principi Guida definiscono chiaramente una
serie di libertà e diritti fondamentali potenzialmente in pericolo (si veda il
contributo di Bonfanti in questo dossier). Inoltre, il successivo Principio n.
15 chiarisce in che modo e attraverso quali strumenti le aziende possano
adempiere a questa loro responsabilità, ovvero tramite l’adozione di politiche
aziendali in materia, l’attuazione di un processo di <em>Human Rights Due Diligence</em> (HRDD) e la previsione di un meccanismo
che faciliti l’accesso al rimedio per le vittime.</p>



<p>Al di là della già menzionata novità concettuale introdotta
dai Principi 11-24, le più grandi sfide sono state poste, <em>in primis</em>, alle aziende, soprattutto perché quanto previsto dai
Principi Guida coinvolge l’intera catena di produzione e quindi anche tutte le
operazioni ed attività poste in essere dalle controllate, dalle affiliate e
dalle sussidiarie. E il nodo sul quale si sta concentrando il dibattito a
livello imprenditoriale sulla ‘responsabilità delle imprese di rispettare i
diritti umani’ è proprio il cosiddetto processo di <em>Human Rights Due Diligence</em>, ovvero un procedimento volto a
“identificare, prevenire e mitigare i propri impatti negativi sui diritti umani
e di rendere conto del modo in cui affrontano il problema” (Principio Guida n.
15).</p>



<p>Va subito chiarito che questa attività è meramente
volontaria e le imprese non hanno quindi, almeno per ora a livello
internazionale, un obbligo giuridico di svolgere la HRDD. Ad ogni modo, il
secondo Pilastro ha posto le linee guida per la definizione e la messa in
pratica della <em>Due Diligence</em>,
identificando le seguenti caratteristiche, ovvero:</p>



<ul class="wp-block-list"><li>la valutazione deve essere continuativa e deve comprendere anche i rischi e i danni potenziali che possono derivare lungo tutta la catena di produzione;</li><li>dovrebbe essere svolta da esperti e consulenti esterni, con un effettivo coinvolgimento di tutti gli <em>stakeholders</em> dell’impresa;</li><li>deve riguardare potenziali danni causati dall’impresa o che essa ha contribuito a causare o che possano in qualche modo essere collegati alle operazioni svolte dall’impresa;</li><li>deve ovviamente essere adeguata alle dimensioni, al settore industriale, alla tipologia di operazioni svolte dall’impresa.</li></ul>



<p>Ad oggi non é disponibile un’univoca guida in materia di
HRDD che possa essere ugualmente applicata da tutte le imprese a livello
globale. Esistono però numerosi <em>toolkit</em>
e linee guida redatte da centri di ricerca e ONG attive in questo ambito, che
fungono da effettivo punto di riferimento per le imprese che stanno
approcciando, o hanno già avviato, il processo di <em>Due Diligence</em>.</p>



<p>Come detto precedentemente, non esiste ancora a livello
internazionale uno strumento giuridico che imponga un obbligo alle imprese di
HRDD, anche se questa tematica rientra tra quelle contenute nella bozza di
trattato in materia di Imprese e Diritti Umani in discussione a Ginevra dal
2016. Dall&#8217;altro lato, a livello nazionale, ed in particolare in ambito
europeo, vi è un crescente interesse ed impegno da parte dei Governi per
l’adozione di normative nazionali che obblighino le imprese che hanno sede nel
loro territorio a condurre la HRDD e a renderne pubblici i risultati (si vedano
in merito i contributi di Macchi e Fasciglione in questo dossier).</p>



<p>A livello di Unione Europea, la direttiva sulla
comunicazione delle informazioni di carattere non finanziario (<em>EU Directive 2014/95</em>), recepita in
Italia con il D. Lgs. 254/2016, rappresenta solo un primo esempio in questa
direzione, introducendo l’obbligo per le imprese europee con 500 o piu’
dipendenti di pubblicare annualmente i risultati dell’analisi del loro impatto
economico e sociale. Accanto a questo strumento, l’Unione Europea ha adottato
nel 2017 un Regolamento (<em>EU Regulation
2017/821</em>) &#8211; in vigore dal 1° gennaio 2021 &#8211; che, sulla scorta delle “Linee
Guida OCSE sul dovere di diligenza per una catena di approvvigionamento
responsabile dei minerali provenienti da zone di conflitto e ad alto rischio”,
prevede la HRDD obbligatoria per quelle imprese basate in uno degli Stati
Membri UE che utilizzino i cosiddetti <em>conflict
minerals</em>. </p>



<p>In ambito nazionale, invece, si ricorda la recente legge
francese, adottata nel 2017, che prevede il cosiddetto <em>‘devoir de vigilance’</em> per tutte le imprese che abbiano sede in
Francia con più di 5000 dipendenti tra impresa madre e affiliate. Recentemente,
è stato segnalato il primo caso di fronte ad un tribunale francese di
un’impresa che non ha ottemperato all’elaborazione ed implementazione del suo
piano di vigilanza relativo ad un progetto estrattivo in Uganda, cosi’ come
previsto proprio dalla legge francese. Oltre all&#8217;esempio francese si ricordano
anche l&#8217;iniziativa Svizzera di una proposta di modifica costituzionale per
l&#8217;introduzione di un obbligo di condurre la HRDD per tutte le imprese basate in
Svizzera, tra cui rientrano grandi multinazionali come Nestlé. L&#8217;approccio
svizzero risulta di più ampio respiro rispetto a quello francese, dato che
include tutte le imprese con un numero pari o superiore a 500 dipendenti,
allargando così potenzialmente l&#8217;obbligo di Due Diligence ad un numero maggiore
di aziende. Accanto a questi due esempi sono da ricordare lo <em>UK Modern Slavery Act</em>, la legge olandese
sulla Due Diligence obbligatoria in materia di lavoro minorile (maggio 2019) e
la campagna della società civile in atto in Germania che, sulla base del
proprio Piano di Azione Nazionale, ha previsto l&#8217;adozione di una legge
nazionale sulla HRDD obbligatoria nel caso in cui entro il 2020 meno del 50%
delle imprese tedesche la compiano in maniera volontaria.</p>



<p>Infine, a livello italiano la recente pubblicazione del
Report <em>“Italian Legislative Decree No.
231/2001: a model for mandatory Human Rights Due Diligence legislation?”</em> da
parte di Human Rights International Corner (HRIC) e Fédération Internationale
pour les Droits Humains (FIDH) ha riaperto il dibattito sulla necessità di una
simile legislazione, anche attraverso l&#8217;adeguamento della legge 231/2001 a
quanto previsto dai Principi Guida ONU, in particolare in merito all&#8217;obbligatorietà
del già previsto modello di organizzazione, gestione e controllo (il cosiddetto
Modello 231). </p>
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			</item>
		<item>
		<title>Cosa deve fare lo Stato (italiano)</title>
		<link>https://www.mondodem.it/1784/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Marco Fasciglione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Dec 2019 11:19:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritti Umani]]></category>
		<category><![CDATA[diritti umani]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Quando si discute di impresa e diritti umani l’attenzione normalmente tende a focalizzarsi su ciò che le imprese&#8230;</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="has-drop-cap">Quando si discute di impresa e diritti umani l’attenzione
normalmente tende a focalizzarsi su ciò che le imprese fanno, o non fanno, dal
punto di vista della prevenzione dell’impatto negativo sui diritti umani
derivante dalle loro operazioni economiche (in merito si veda il contributo di
Bonfanti in questo dossier). Purtroppo, ci si sofferma in misura molto minore
sul ruolo, non meno importante, che in tale ambito è svolto dagli Stati e dalle
loro istituzioni e ciò costituisce una metodologia di approccio al tema in
esame limitata ed insufficiente. Nelle righe che seguono ne intendiamo
illustrare sinteticamente le principali ragioni, nonché i passi che sono
richiesti agli Stati, ed ovviamente allo Stato italiano, in tale ambito.</p>



<p><em>Il primo
Pilastro dei Principi Guida ONU e l’obbligo di proteggere dello Stato</em></p>



<p>I <em>Principi Guida su
impresa e diritti umani</em>, adottati nel 2011 dal Consiglio per i diritti
umani delle Nazioni Unite (su cui si rinvia al contributo di Macchi in questo
dossier), sono costituiti da un insieme di tre Pilastri, il primo riguardante
il ‘dovere di proteggere’ che incombe sugli Stati, il secondo relativo alla
responsabilità delle imprese di rispettare, ed il terzo concernente l’accesso
ai rimedi per le vittime di violazioni. Questi tre Pilastri, sebbene abbiano
per protagonisti tre diverse categorie di soggetti (lo <em>Stato</em> con le sue istituzioni, l’<em>impresa</em>
con l’enfasi circa i suoi meccanismi di <em>governance</em>,
e le <em>vittime</em> ed i loro difensori),
sono strettamente <em>interconnessi ed
interdipendenti</em> tra loro: questo nel senso che l’effettiva realizzazione dei
principi contenuti in ciascuno dei Pilastri presuppone la corretta
realizzazione dei principi contenuti negli altri Pilastri. </p>



<p>Le disposizioni contenute nel primo Pilastro costituiscono
disposizioni che sono in larga parte <em>ricognitive
</em>di norme già cristallizzate e generatrici di obblighi che <em>già</em> pendono sugli Stati in base al
sistema internazionale di tutela dei diritti umani. In effetti, in base ai
trattati internazionali sui diritti umani e in base alla consolidata prassi dei
meccanismi di controllo di tali trattati, gli Stati sono obbligati a proteggere
gli individui dalle violazioni dei diritti umani poste in essere da attori
privati, <em>incluse le imprese</em>. </p>



<p>Insomma, di un obbligo dello Stato trattasi! E non certo di
una semplice facoltà, che lo Stato è libero di esercitare o meno. Questo
obbligo di proteggere costituisce <em>un
obbligo positivo</em>, cioè esso presuppone un dovere dello Stato<em> di agire, di fare</em>. In altre parole, lo
Stato non può limitarsi a rimanere inerte ma deve ‘mettere mano’ al proprio
ordinamento giuridico al fine di adempiere siffatto obbligo. In mancanza, le
vittime possono far valere la responsabilità internazionale dello Stato dinanzi
ai meccanismi di garanzia previsti da ciascun singolo trattato (ad esempio, e
giusto per rimanere nel contesto europeo, dinanzi alla Corte europea dei
diritti umani). </p>



<p>È esattamente a tale ruolo <em>proattivo</em> dello Stato che rinvia la prima parte del Principio 1
quando afferma che gli “Stati hanno l’obbligo di proteggere gli individui dalle
violazioni dei diritti umani compiute, all’interno del loro territorio e/o
della loro giurisdizione, da parte di terze parti, incluse le imprese”*. La
seconda parte del Principio 1 chiarisce poi che tale ruolo proattivo degli
Stati si sostanzia nella necessità di <em>adottare
le misure appropriate per prevenire, investigare, punire, e rimediare </em>le
violazioni dei diritti umani poste in essere da siffatti attori non statali. </p>



<p><em>Un ventaglio
di misure… ma di che tipo?</em></p>



<p>L’interrogativo che ne discende è: ma allora quali sono e
che tipo di misure occorre che lo Stato adotti per adempiere questo obbligo di
proteggere? Ebbene la prassi delle corti internazionali e degli altri organismi
di monitoraggio in materia ci dice che gli Stati hanno a disposizione un <em>ventaglio di misure</em>, alcune di tipo generale,
altre di tipo più specifico, da selezionare al fine di dare attuazione a
siffatto obbligo. Tali misure sono esemplificate nel Principio 3 ed in quelli
ad esso successivi. </p>



<p>Esiste innanzitutto un gruppo di misure che possiamo
definire di <em>carattere generale</em> e che
presuppongono che lo Stato organizzi l’ordinamento interno in modo da creare un
sistema <em>normativo</em>, <em>amministrativo</em>, <em>giudiziario</em> ecc. che sia astrattamente in grado di proteggere gli
individui dalle violazioni dei diritti umani da parte delle imprese. Insomma
allo Stato è richiesto di disciplinare interi settori, come ad es. il diritto
societario, la normativa sulla sicurezza, quella sull’accesso alla quotazione
in borsa, l’ordinamento giuslavoristico, la normativa ambientale, ecc., in modo
coerente con l’esigenza di prevenire i rischi di violazione dei diritti umani
connessi alle attività delle imprese, proteggendo le potenziali vittime e
prevedendo i necessari meccanismi di rimedio.</p>



<p>Un secondo gruppo di misure di <em>carattere più specifico</em> attiene ad una serie di fattispecie
caratterizzate dal rischio di violazioni dei diritti umani da parte delle
imprese e nelle quali gli Stati generalmente giocano, per diversi motivi, un
ruolo. I Principi 4 e seguenti sono dedicati a tali fattispecie nelle quali rientrano
ad esempio i processi di <em>privatizzazione</em>
da parte dello Stato dell’erogazione di servizi di pubblica utilità che possono
avere un impatto negativo sul godimento dei diritti umani; il sistema degli
appalti pubblici; le operazioni economiche condotte dalle imprese in aree
affette da conflitto; il ruolo dello Stato nell’ambito degli accordi
commerciali e sugli investimenti. In tutte queste situazioni, oltre al dovere
di proteggere, sullo Stato possono pendere ulteriori e specifici obblighi.</p>



<p>Ovviamente, l’elemento centrale di questo insieme variegato
di misure è rappresentato dall’adozione di <em>norme
legislative</em> volte a disciplinare (direttamente o indirettamente) il
rispetto dei diritti umani da parte delle imprese, i necessari meccanismi di
controllo sull’applicazione di tale quadro normativo, ed i processi di
revisione e di aggiornamento periodici di tale quadro. In altre parole,
l’obbligo positivo, il dovere dello Stato di agire può tradursi, ove
necessario, in un obbligo di adottare norme legislative. In tale prospettiva,
uno strumento particolarmente efficace per orientare le imprese al rispetto dei
diritti umani e regolarne quindi le attività a tal fine, è rappresentato
dall’adozione di normative nazionali che stabiliscono come le imprese devono eseguire
le loro operazioni economiche. È proprio a tale categoria che sono ascrivibili
le legislazioni che fissano un obbligo di <em>due
diligence</em> aziendale in materia di diritti umani (in merito si veda il
contributo di Bordignon in questo dossier). Tale tipologia di normative (come
ad esempio la legge francese ‘relative au devoir de vigilance des sociétés
mères et des entreprises donneuses d’ordre’ del 21 febbraio 2017), persegue
l’obiettivo di colmare l’assenza nell’ordinamento interno di norme che
obblighino le imprese ad adottare <em>misure
precauzionali volte a prevenire la violazione dei diritti umani nell’ambito
delle loro attività d’impresa</em>. Tali normative sono in crescita costante
soprattutto nell’area regionale Europea dove diversi Paesi hanno iniziato ad introdurle
nei rispettivi ordinamenti giuridici, o hanno avviato i passi preliminari alla
loro adozione. Altre misure, non necessariamente normative, possono includere
l’adozione di linee di indirizzo politico volte a promuovere il rispetto dei
diritti umani da parte delle imprese (ad es. i Piani d’azione nazionale su
impresa e diritti umani – l’Italia ne ha adottato uno nel 2016 –) e quelle
misure, vincolanti o non vincolanti, che impongono o incoraggiano il <em>reporting</em> aziendale in materia di
diritti umani da parte delle imprese (inclusa la rendicontazione in materia di <em>due diligence</em> sui diritti umani).</p>



<p><em>Scegliere
tra le diverse misure: la coerenza delle politiche dello Stato</em></p>



<p>La scelta tra le misure di un tipo o di un altro dipende da
diversi fattori e non da ultimo dalle caratteristiche proprie dell’ordinamento
giuridico interno. Proprio per questo motivo tale processo implica per gli
Stati il compito di effettuare precise scelte di <em>policy-making</em> che tengano conto dell’ordinamento giudico interno
nel suo complesso, nonché delle relazioni che sussistono tra i diversi istituti
giuridici di detto ordinamento, da un lato, e le strutture economiche e
regolamentari dello Stato, dall’altro. È esattamente in questa prospettiva che
va inteso allora il richiamo del Principio 8 alla necessità che lo Stato
assicuri la <em>coerenza delle politiche
interne</em>: sia di quelle che toccano le leggi e le procedure atte a garantire
il rispetto degli obblighi che discendono dalle norme internazionali sui
diritti umani (c.d. coerenza verticale), sia di quelle che riguardano il
supporto e la dotazione delle agenzie e delle altre istituzioni nazionali che a
livello nazionale o a livello locale possono influire sulla condotta delle
imprese (c.d. coerenza orizzontale). Insomma, poiché è tutto lo Stato, con
tutte le sue agenzie ed istituzioni distribuite nei diversi livelli
territoriali, ad essere obbligato dalle norme internazionali sui diritti umani,
occorre che tali istituzioni siano informate degli obblighi che gravano sullo
Stato in relazione all’impatto delle attività d’impresa sui diritti umani, e
agiscano quindi di conseguenza. Tutto ciò si traduce per lo Stato nella
necessità di partire dall’<em>assessment</em>
dell’ordinamento interno, nonché dei suoi punti di forza e di quelli di
debolezza. Si tratta a ben vedere di una vera e propria valutazione d’impatto
del sistema giuridico nazionale che consente di analizzare il quadro
regolamentare e di identificare cosa funziona e cosa non funziona dal punto di
vista della prevenzione dell’impatto negativo delle attività d’impresa sui
diritti umani.</p>



<p>Insomma, l’obbligo di proteggere non può essere soddisfatto
da semplici dichiarazioni di intenti. Esso implica al contrario impegni precisi
e chiari, ed impone allo Stato di pianificare strategie regolamentari da
tradurre poi in azioni concrete.</p>



<p>* Gli estratti in lingua italiana delle disposizioni dei
Principi Guida ONU sono tratte dalla traduzione curata dall’autore del presente
contributo, v. M. Fasciglione, <em>Principi
Guida su Imprese e Diritti Umani. In attuazione del Quadro dell’ONU “Proteggere,
rispettare, rimediare</em>, IRISS-CNR, 2016
(www.iriss.cnr.it/wp-content/uploads/2016/09/principi-guida-su-imprese-e-diritti-umani-con-commentario.pdf)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.mondodem.it/1784/">Cosa deve fare lo Stato (italiano)</a> proviene da <a href="https://www.mondodem.it">MondoDem</a>.</p>
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		<title>Nuovi orizzonti: verso un trattato internazionale in materia di imprese e diritti umani</title>
		<link>https://www.mondodem.it/1781/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Chiara Macchi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Dec 2019 11:15:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritti Umani]]></category>
		<category><![CDATA[diritti umani]]></category>
		<category><![CDATA[ONU]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La negoziazione di un trattato internazionale sul tema imprese e diritti umani, attualmente in corso sotto l’egida delle&#8230;</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="has-drop-cap">La negoziazione di un trattato internazionale
sul tema imprese e diritti umani, attualmente in corso sotto l’egida delle
Nazioni Unite, sembrava impensabile fino a un decennio fa. Si deve innazitutto
ricordare come, alle sue origini, il dibattito in materia non utilizzasse
affatto il linguaggio dei diritti umani, rifacendosi piuttosto alle categorie
dei rapporti industriali, della protezione dell’ambiente e dello sviluppo.
Inoltre, già negli anni ’70 la comunità degli stati era divisa circa
l’approccio da adottare, con molti paesi in via di sviluppo favorevoli ad una
regolamentazione delle imprese transnazionali che ne limitasse il potere
‘neo-coloniale’ (si veda il dibattito sul ‘Nuovo Ordine Economico
Internazionale’) e gli stati membri dell’OCSE interessati a un approccio più
blando, che incoraggiasse piuttosto l’auto-regolamentazione da parte delle
imprese stesse. </p>



<p>L’ingresso della nozione di ‘diritti umani’ nel
discorso internazionale sugli impatti d’impresa ha inizialmente avuto l’effetto
di polarizzare queste differenze, traducendosi in esperimenti caratterizzati da
un insufficiente grado di consenso (come un progetto di ‘Norme’ vincolanti,
elaborato sotto l’egida ONU e abbandonato nel 2004) o di incisività (il Global
Compact ONU, piattaforma ad adesione volontaria per le imprese).</p>



<p>Il compito di rianimare un dialogo che ormai
sembrava congelato è stato affidato nel 2005 al Rappresentante Speciale John G.
Ruggie, eminente studioso di Relazioni Internazionali, che ha promosso con
successo l’elaborazione dei <em>Principi
Guida ONU su Imprese e Diritti Umani</em> (2011) attraverso due strategie
principali: legittimare il processo conducendo consultazioni estensive con
stati, imprese e società civile, e proporre un linguaggio che fosse
condivisibile da tutti gli attori coinvolti. Il risultato è un documento
autorevole, seppur non giuridicamente vincolante, che ribadisce gli obblighi
degli stati sanciti dal diritto internazionale, ma afferma anche che le imprese
hanno, a loro volta, la ‘responsabilità’ di rispettare i diritti umani. </p>



<p>Emerge così il concetto di <em>human rights due diligence </em>(HRDD), ormai pienamente entrato a far
parte del linguaggio comune, ovvero il dovere delle imprese di monitorare e
mitigare il rischio che le proprie attività e le proprie relazioni commerciali
siano connesse a violazioni dei diritti umani. Tale concetto è rivoluzionario
in quanto contribuisce ad eclissare definitivamente l’idea di friedmaniana
memoria che l’unica responsabilità sociale delle imprese sia generare profitto.</p>



<p>Il grande consenso generato dai Principi Guida
non ha tuttavia sopito la volontà, da parte di alcuni stati e della società
civile, di promuovere norme giuridicamente vincolanti a livello internazionale.
Molte buone ragioni sostengono tale richiesta, tra cui l’insufficiente
attuazione dei Principi Guida sia da parte di molti stati (solo 22 paesi hanno
finora adottato un piano d’azione in materia) che da parte delle imprese,
nonché le perduranti difficoltà che spesso le vittime incontrano nell’accesso a
rimedi effettivi, soprattutto quando le violazioni hanno portata
transnazionale.</p>



<p>&nbsp;E’ forse
proprio grazie alla nuova linfa conferita dai Principi Guida al dibattito
internazionale che un gruppo di paesi guidati da Ecuador e Sudafrica sono
riusciti nel 2014 a ottenere l’approvazione in seno al Consiglio ONU per i
Diritti Umani di una risoluzione che dava il via alla discussione di un
trattato internazionale vincolante in tema di diritti umani e imprese. La più
recente bozza del trattato è stata pubblicata a luglio 2019 dal gruppo di
lavoro intergovernativo, che ha condotto 5 round negoziali dal 2015. La
proposta è stata sin dall’inizio divisiva, sostenuta da molti paesi in via di
sviluppo (con l’appoggio anche di Cina e Russia), ma per lo più avversata dai
paesi occidentali, tra cui Regno Unito, Stati Uniti e, almeno inizialmente, i
paesi membri dell’Unione Europea. </p>



<p>L’atteggiamento dell’UE rispetto al trattato è
stato ambivalente. Sotto presidenza italiana, ha votato contro la risoluzione
del 2014, sostenendo piuttosto la necessità di operare per dare concreta
attuazione ai Principi Guida e dichiarando che gli stati membri non avrebbero
preso parte ai negoziati. In seguito, pur avendo presenziato alle riunioni del
gruppo di lavoro, è stata fortemente criticata dalla società civile (si vedano
ad esempio i recenti resoconti di Friends of the Earth e FIDH, tra gli altri)
per aver mantenuto un atteggiamento poco costruttivo e aver disertato alcune
delle discussioni cruciali. Nonostante all’interno dell’UE ci siano forti voci,
tra cui quella del Parlamento Europeo, a sostegno di un trattato internazionale,
la sostanziale riluttanza del Consiglio dell’UE è indubbiamente influenzata da
preoccupazioni circa la competitività delle imprese europee, soprattutto alla
luce dell’assenza dai negoziati delle principali potenze commerciali
occidentali. L’attuale posizione della Commissione UE è invece quella di voler
sostenere la negoziazione del trattato, purché sia il più possibile allineato
ai Principi Guida dell’ONU e crei un <em>level
playing field</em>, ovvero armonizzi, per quanto possibile, l’approccio della
comunità internazionale alla regolamentazione delle attività transnazionali
d’impresa. </p>



<p>Dal punto di vista della protezione dei diritti
umani, l’efficacia del trattato dipenderà non soltanto dalla qualità del testo
finale, ma anche dal numero di paesi che decideranno di ratificarlo e di darvi
concreta attuazione. Per com’è stato finora concepito, infatti, il nuovo
strumento non darebbe vita ad obblighi internazionali direttamente vincolanti
le imprese, ma richiederebbe agli stati l’adozione di misure che ne regolamentino
la condotta e che migliorino l’accesso ai rimedi per le vittime di violazioni.
Conferirebbe, insomma, maggior specificità a quegli obblighi internazionali in
materia d diritti umani cui gli stati sono già vincolati (si veda il contributo
di Fasciglione in questo numero).</p>



<p>Le imprese sono attualmente titolari a livello
internazionale di ampi diritti, ad esempio quelli di cui godono grazie agli
accordi d’investimento e che possono far valere tramite l’efficace strumento
dell’arbitrato investitore-Stato. Le vittime di violazioni, specialmente quando
cittadini di paesi in via di sviluppo, incontrano enormi difficoltà pratiche,
economiche e legali nell’ottenere giustizia per il danno subito a opera di
un’impresa straniera o di una sua filiale. Il nuovo strumento internazionale
potrebbe in parte correggere questi equilibri, facilitando anche quell’accesso
ai rimedi in cause transnazionali che, come illustrato da Bonfanti in questa
pubblicazione, sono già una realtà in alcuni paesi. Nel frattempo, ciò che gli stati
possono fare per prepararsi adeguatamente all’emergenza di nuove norme
internazionali è mettere allo studio proposte di legislazione sulla HRDD
prendendo ispirazione dagli esempi migliori attualmente esistenti, quale quello
francese (v. il contributo di Bordignon in questo numero). L’UE è già attiva su
questo fronte: la Commissione, come richiesto a gran voce dal Parlamento
Europeo, sta considerando varie opzioni per una possibile iniziativa
legislativa a livello europeo e dovrebbe presentare un report in materia nella
primavera del 2020. L’“Agenda for Action on Business and Human Rights” lanciata
a Bruxelles il 2 dicembre dalla Presidenza finlandese del Consiglio dell’UE
sancisce chiaramente questa priorità, mentre non contiene riferimenti specifici
al trattato internazionale su imprese e diritti umani.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.mondodem.it/1781/">Nuovi orizzonti: verso un trattato internazionale in materia di imprese e diritti umani</a> proviene da <a href="https://www.mondodem.it">MondoDem</a>.</p>
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		<title>Diritti umani e imprese &#8211; quale connessione?</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Angelica Bonfanti]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Dec 2019 11:09:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritti Umani]]></category>
		<category><![CDATA[diritti umani]]></category>
		<category><![CDATA[ENI]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Le imprese devono rispettare i diritti umani, e questo è ovvio. Nella pratica, tuttavia, questo rispetto è spesso&#8230;</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<p class="has-drop-cap">Le imprese devono rispettare i diritti umani, e questo è
ovvio. Nella pratica, tuttavia, questo rispetto è spesso difficoltoso o si
attesta su livelli insoddisfacenti. Ciò non solo a causa del verificarsi di
condotte capaci, anche solo per negligenza, di causare impatti negativi, ma in
molti casi anche per la mancanza di consapevolezza, da parte delle imprese, di
cosa implichi la nozione di “diritti umani”, di chi ne siano i titolari e, al
tempo stesso, le vittime delle violazioni, e di come le proprie attività
possano determinarne abusi. </p>



<p><em>Di quali
diritti si tratta?</em></p>



<p>La protezione dei diritti umani in presenza di attività di
impresa è un tema trattato nel diritto internazionale già da alcuni decenni, e
più recentemente affrontato dall’Unione Europea e dagli Stati membri, con
importanti interventi legislativi. Per comprenderne i fondamenti, indicazioni
utili sono rinvenibili nei <em>Principi Guida
su imprese e diritti umani</em>, strumento di riferimento in questa materia,
adottato dalle Nazioni Unite nel 2011 (in merito si veda il contributo di
Macchi in questo dossier). Secondo i principi n. 11 e 12, le imprese, capaci di
incidere sull’intero spettro dei diritti umani, dovrebbero astenersi dal
violarli e intervenire sugli impatti negativi in cui esse siano coinvolte. Alla
luce degli stessi principi, per “diritti umani” si dovrebbero intendere, come
minimo, quelli riconosciuti nella Dichiarazione Universale del 1948 sui Diritti
dell’Uomo, nei Patti delle Nazioni Unite del 1966 sui Diritti Civili e Politici
ed Economici, Sociali e Culturali e negli strumenti fondamentali
dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro. La loro identificazione nel
singolo caso dipende dalla valutazione pratica di una serie di fattori che
riguardano, ad esempio, le dimensioni della specifica società o del gruppo
societario preso in considerazione, la sua struttura e filiera di produzione,
la dislocazione geografica delle società affiliate o dei partner contrattuali e
il settore merceologico. I diritti in questione non sono infatti solo quelli
dei soci, dei lavoratori o dei consumatori, ma anche quelli di tutti i soggetti
a vario titolo interessati, quali ad esempio gli individui e le comunità
residenti nei pressi degli stabilimenti o la società nel suo complesso. Il loro
rispetto è tanto più complicato in presenza di gruppi societari di carattere
transnazionale che operino, mediante filiere di produzione articolate, sul
territorio di Stati stranieri, eventualmente caratterizzati da situazioni
economiche, politiche e sociali critiche e standard bassi di protezione dei
diritti umani.</p>



<p>Al fine di rispettare i diritti umani le imprese dovrebbero
attuare opportune politiche e processi interni (la cosiddetta <em>human rights due diligence</em>, su cui si
rinvia al contributo di Bordignon in questo dossier) finalizzati a valutare,
prevenire, monitorare e rimediare gli impatti negativi delle proprie attività
lungo l’intera filiera di produzione sui diritti di tutti i soggetti interessati:
tra questi, i lavoratori (in conformità con quanto previsto dalla legge,
inclusi, naturalmente, i diritti fondamentali di associazione sindacale e
collettiva e non discriminazione e i divieti di lavoro forzato e minorile), i
consumatori (di cui potrebbero essere lesi, per esempio, il diritto alla salute
o la privacy) e gli individui e le comunità locali (di cui potrebbero essere
violati, per citarne alcuni, il diritto alla vita privata, all’ambiente salubre
e alla salute, alla vita, all’acqua pulita e al cibo, o quello a non essere
oggetto di trattamenti inumani e degradanti). </p>



<p><em>Il
contenzioso davanti ai tribunali europei per violazioni dei diritti umani da
parte di imprese</em></p>



<p>Le ipotesi cui ci si riferisce non sono solamente teoriche.
Le violazioni prospettate hanno infatti già costituito l’oggetto di contenziosi
in sede giudiziaria dinanzi ai tribunali di diversi Stati europei, oltre che di
una giurisprudenza abbondante, ma anche controversa, dinanzi alle corti
statunitensi. Tra i contenziosi europei, si pensi ad esempio alle cause civili
intentate contro la Royal Dutch Shell dinanzi ai giudici olandesi per
l’inquinamento massiccio legato alle sue attività estrattive nel Delta del
Niger e alle correlate violazioni dei diritti alla salute e all’ambiente salubre;
fattispecie analoghe sono state oggetto delle cause instaurate delle comunità
locali nigeriane (circa 42000 individui in un caso e più di 15000 in un altro)
dinanzi alle corti inglesi e solo parzialmente risolte in via stragiudiziale.
Analoghe anche le accuse mosse contro la ENI dinanzi al Tribunale di Milano in
una causa civile recentemente risolta con un accordo stragiudiziale – dal
contenuto confidenziale &#8211; concluso tra la società e la comunità nigeriana.
Fattispecie diversa invece quella contestata alla Shell davanti alle corti
olandesi, riconosciutesi nel maggio del 2019 competenti a decidere sulle
accuse, mosse a carico della società estrattiva, di complicità con il governo
nigeriano nell’omicidio nel 1995 di alcuni attivisti che lottavano contro il
degrado ambientale nella stessa area della Nigeria. La Kik, società tedesca, è
stata invece convenuta in giudizio davanti al tribunale di Dortmund, con
riguardo all’incendio scoppiato in Pakistan nel 2012 presso un’industria
tessile fornitrice, incendio in cui persero la vita 260 individui. Il caso è
stato considerato prescritto nel gennaio 2019. Diversamente, le corti inglesi
si sono inoltre recentemente dichiarate competenti a giudicare il caso relativo
alla Vedanta Resources, impresa estrattiva inglese, con riguardo agli abusi
ambientali e le conseguenti violazioni dei diritti di più di 1800 individui
residenti nei pressi di una miniera di rame nello Zambia. Infine, per quel che
concerne l’Italia, non si possono dimenticare gli scandali che hanno coinvolto
alcuni importanti marchi della moda nel crollo nel 2013 del Rana Plaza, in
Bangladesh, o la sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo nel caso <em>Cordella</em>, con cui la Corte ha accolto i
ricorsi di 182 individui che accusavano lo Stato italiano di non aver adottato
le misure necessarie per preservare il loro diritto alla salute in relazione
all’inquinamento causato dall’ex-ILVA.</p>



<p><em>Quali
prospettive per l’Italia?</em></p>



<p>La giurisprudenza in esame ha dunque interessato anche
l’Italia, anche se in misura inferiore rispetto al contenzioso sviluppato dai
tribunali di altri Paesi europei. Ciò anche in ragione dei loro sistemi
processuali, che consentono alle vittime un accesso più facile alla giustizia o
di instaurare contenziosi di dimensioni &#8211; e dagli impatti reputazionali &#8211;
considerevoli, finalizzatati a ottenere da parte delle imprese il risarcimento
dei danni subiti anche da intere comunità. A partire dall’aprile 2020, con
l’entrata in vigore della legge n. 31 del 12 aprile 2019 recante “Disposizioni
in materia di azione di classe”, tuttavia organizzazioni o associazioni senza
scopo di lucro, con obiettivi statutari pertinenti con i diritti tutelati, o
singoli componenti dei gruppi lesi potranno presentare anche davanti ai
tribunali civili italiani azioni collettive contro imprese per l’accertamento
della responsabilità per illecito e la condanna al risarcimento del danno.
L’istituto dell’azione di classe potrà pertanto aprire la strada
all’instaurazione di cause analoghe a quelle straniere in materia di violazione
dei diritti umani da parte di imprese. Anche in ragione di questo nuovo e
importante strumento di difesa, diviene dunque tanto più necessario e urgente
che le imprese prevengano il verificarsi delle violazioni in esame adottando le
predette misure di <em>human rights due
diligence</em>, in merito alle quali un intervento legislativo da parte dello
Stato (si veda il contributo di Fasciglione in questo dossier) avrebbe
certamente effetti chiarificatori e utili a garantire, al tempo stesso, una più
efficace protezione dei diritti umani. </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.mondodem.it/1777/">Diritti umani e imprese &#8211; quale connessione?</a> proviene da <a href="https://www.mondodem.it">MondoDem</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Dossier: Le imprese e i diritti umani</title>
		<link>https://www.mondodem.it/1775/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Dec 2019 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritti Umani]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[diritti umani]]></category>
		<category><![CDATA[dossier]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Le imprese devono, come è ovvio, rispettare i diritti umani. In molti casi tuttavia la nozione di “diritti&#8230;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.mondodem.it/1775/">Dossier: Le imprese e i diritti umani</a> proviene da <a href="https://www.mondodem.it">MondoDem</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="has-drop-cap">Le imprese devono, come è ovvio, rispettare i diritti umani. In molti casi tuttavia la nozione di “diritti umani” appare sfuggente, così come difficoltosa l’identificazione dei potenziali impatti delle attività d’impresa sul godimento di diritti fondamentali, quali, ad esempio, il diritto alla salute e all’ambiente salubre, alla vita, alla privacy, al cibo, all’acqua pulita, o il divieto di lavoro forzato o minorile e il divieto di discriminazione. Il problema acquisisce una complessità tanto maggiore in presenza di gruppi societari transnazionali; cionondimeno, anche realtà a carattere strettamente nazionale possono causare violazioni, talvolta anche gravi, aspetto reso evidente purtroppo da alcuni recenti casi noti alla cronaca. Le violazioni, infine, possono interessare molti settori (dal tessile, al manifatturiero, all’estrattivo o minerario, solo per fare degli esempi), come dimostrato dalla giurisprudenza recentemente elaborata dai tribunali di numerosi Stati europei.</p>



<p>Il presente dossier muove dal convincimento degli autori &#8211; Angelica Bonfanti (Università degli Studi di Milano), Marta Bordignon (Dottore di ricerca Università degli Studi Roma Tor Vergata), Marco Fasciglione (CNR), Chiara Macchi (Wageningen University &amp; Research), e co-direttori della <em>Summer School Business and Human Rights</em> – che sia necessario che lo Stato italiano adotti misure specifiche – in particolare, legislative – dirette a istituire a carico delle imprese obblighi di prevenire, monitorare e mitigare gli impatti negativi delle proprie attività sui diritti umani, ossia stabilisca, in analogia con altri Paesi europei, un obbligo di <em>human rights due diligence</em>.  </p>


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