Di Costanza Hermanin
Il 5 luglio scorso la plenaria del Parlamento europeo ha rispedito al mittente – la Commissione JURI – il testo della Direttiva Copyright così come emendato dalla commissione stessa. Un voto – quello contro l’apertura del negoziato inter-istituzionale sulla base del testo presentato del relatore EPP Axel Voss – abbastanza raro, ma non del tutto imprevedibile date le forti mobilitazioni pro e contro che, sin dall’inizio, hanno investito la proposta della Commissione.
Da una parte, i movimenti #SaveTheInternet (promossi, tra gli altri, da Wikipedia, ma anche dai giganti del web). Dall’altra, le associazioni e società di autori e di editori, come l’ENPA. Il dibattito è stato tanto aspro e partecipato da arrivare fino alle pagine dei quotidiani nazionali, una cosa rara per una legislazione comunitaria molto “tecnica”. Questo effetto si è prodotto soprattutto perché le varie fazioni hanno opposto l’una all’altra questioni di principio, fondamentalmente libertà di espressione contro diritto ad esercitare la proprietà intellettuale. A voler approfondire, però, la questione fondamentale potrebbe essere quella delle “dimensioni” delle varie organizzazioni che sarebbero toccate dalla normativa.
Il primo pomo della discordia è l’art. 11 della proposta, che prevede l’obbligo delle piattaforme online di pagare dei diritti agli editori per l’utilizzo digitale di “pubblicazioni di carattere giornalistico”. Il timore è stato quello che una simile misura possa implicare restrizioni, anche per i singoli utenti, della possibilità di condividere contenuti su social media e altro. Ciò detto, lo scopo della proposta è piuttosto volto a obbligare le grandi piattaforme che fanno un business della condivisione dei contenuti stampa online ad avere accordi commerciali con gli editori classici, quindi a pagare qualcosa a chi pubblica in modo tradizionale, ossia con revisione dei contenuti e riconoscimento finanziario dell’apporto di giornalisti e fotografi, per esempio. Per molti commentatori, l’obbligo si concretizzerebbe soltanto relativamente agli snippet (ossia i ritagli che mostrano un’anteprima del contenuto riportato al link postato). Aspetti positivi: dovere dei giganti del web di riconoscere e compensare il valore aggiunto (value gap) portato dagli editori, riconoscimento che potrebbe estrinsecarsi anche nel garantire alla stampa di poter finanziare reporter e fotografi che non possono permettersi di lavorare come freelance, e persino un certo ruolo nella prevenzione della mis- e dis-informazione, ecc. Si poteva fare con altri mezzi? Sarebbe bastato che gli editori limitassero ulteriormente i contenuti ai propri abbonati per mantenere la sostenibilità del proprio business? Forse. Ciò nondimeno, è impossibile non constatare che il settore dell’editoria sia stato fortemente colpito dall’avvento del web come fonte d’informazione. Aspetti negativi: i giganti del web saranno interessati a negoziare anche con le piccole società editoriali che fanno fatica a farsi conoscere? Forse no, e forse queste dovranno “cedere” all’opzione di operare tramite copy left pur di far conoscere i propri contenuti tramite condivisione. Quid di Wikipedia? Se l’obbligo riguarda davvero gli snippet e non ogni tipo di link – dipenderà anche dalle scelte dei legislatori nazionali sulla cosiddetta link-tax, l’impatto su Wikipedia potrebbe essere a macchia di leopardo. Ma è veramente nell’interesse di chi pubblica non avere riferimenti ai propri contenuti editoriali quando questi sono linkati senza anteprime? La risposta non è univoca. La proposta di direttiva aveva anche tentato di stabilire un’eccezione per le enciclopedie ad uso non-commerciale (oltre che per istituti di ricerca e uso didattico dei contenuti), ma i contenuti di Wikipedia sono, per l’appunto, utilizzabili anche a scopo commerciale.
Il secondo elemento del contendere è l’articolo 13 della proposta di direttiva, che riguarda l’obbligo di prevenire lo sfruttamento online di contenuti come musica e video soggetti a diritto d’autore. Una norma che cambierebbe in modo fondamentale l’attuale prassi di condivisione e di eventuale rimozione ex post basata sul notice and take down, per allineare tutte le piattaforme su un metodo molto simile a quello già utilizzato da Youtube, i.e. la verifica preventiva al caricamento. Il problema è che per operare similmente a quanto giù fa Youtube tramite il meccanismo contentID, serve una tecnologia – basata su algoritmi – che secondo molti sarebbe impossibile implementare per piattaforme di medie e piccole dimensioni, risultando in uno svantaggio competitivo importante e in una sostanziale restrizione della possibilità, per gli utenti, di condividere contenuti.
Terza preoccupazione: satira, meme, ecc. sarebbero esenti da questo tipo di controllo, ma solo secondo un “considerando” della proposta legislativa e non un vero e proprio articolo vincolante.
Per concludere, le questioni chiave sembrano riguardare più la proporzionalità della normativa – per esempio nel distinguere il suo potenziale impatto su giganti del web vs. piccole piattaforme, che i principi che ne sono alla base. D’altronde, l’Unione è la prima entità, tra organizzazioni internazionali e Stati nazionali, che si è messa all’anima la spinosa questione di bilanciare libertà del web e proprietà intellettuale. Qualche passo falso è, dunque, nell’ordine delle cose.